Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41597 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
67-19741/2024
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed all’applicazione dell’aggravante speciale anche al delitto tentato, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congru riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);
che, inoltre, come chiarito dalla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante di cui all’art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (già prevista dall’art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575) si applica anche ai reati che, contemplati nella menzionata disposizione, siano rimasti allo stadio del tentativo (cfr. Sez. 2, n. 1009 del 26/11/2021, dep. 2022, Galati, Rv. 282583; Sez. 2, n. 22039 del 11/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275823; si veda anche Sez. U, n. 40985 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273752 – 01 e in motivazione);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, i particolare, pag. 4);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.