Attenuanti generiche: la gravità del reato è sufficiente per negarle?
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica realtà del caso. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi possono giustificare il diniego di tale beneficio, specialmente in contesti di criminalità grave come il traffico di stupefacenti. L’analisi si concentra su una vicenda in cui un imputato, condannato per la detenzione di un’enorme quantità di hashish, si è visto negare le attenuanti sia in primo grado che in appello.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per la detenzione, con finalità di spaccio, di 60 panetti di hashish. Da tale quantitativo sarebbe stato possibile ricavare oltre 59.000 dosi singole, un dato che evidenzia l’enorme portata dell’attività illecita. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione del Tribunale di Velletri, condannando l’imputato a una pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre a una multa di 6.000 euro. La difesa dell’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche nel Ricorso
Il motivo principale del ricorso verteva sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato, limitandosi a una motivazione generica per negare la riduzione di pena. L’imputato lamentava, in sostanza, che la sua posizione non fosse stata analizzata in modo completo, omettendo di confrontarsi con argomenti potenzialmente favorevoli.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui criteri di valutazione delle attenuanti generiche. Il punto centrale della motivazione risiede in un principio consolidato: per negare il beneficio, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua decisione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, la cui valutazione assorbe e supera implicitamente tutti gli altri.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello del tutto logica e coerente. I giudici di merito avevano correttamente escluso le attenuanti basandosi su fattori inequivocabili:
1. La gravità del reato: L’ingente quantità di stupefacente e la sua capacità diffusiva sono state considerate indicative di un’elevata pericolosità sociale.
2. I collegamenti con la criminalità: La detenzione di una tale quantità di droga è stata ritenuta sintomatica di legami con strutture criminali organizzate.
3. L’assenza di meritevolezza: L’imputato non aveva mostrato alcun segno di pentimento (resipiscenza) né aveva tenuto comportamenti collaborativi che potessero indicare una revisione critica del proprio operato.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il diniego del beneficio, rendendo superflua un’analisi dettagliata di altri eventuali aspetti marginalmente positivi.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale nella valutazione delle attenuanti generiche: la decisione del giudice deve essere motivata, ma non necessariamente in modo enciclopedico. La gravità oggettiva del fatto, la personalità dell’imputato e la sua condotta successiva al reato possono costituire, da soli, una base solida e sufficiente per negare una riduzione di pena. Questa pronuncia conferma che, di fronte a reati di particolare allarme sociale e in assenza di segnali di ravvedimento, il margine per l’applicazione delle attenuanti si riduce drasticamente, prevalendo l’esigenza di una sanzione proporzionata alla gravità della condotta.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione, superando implicitamente tutti gli altri.
Quali elementi sono stati considerati decisivi per negare le attenuanti generiche in questo caso?
La Corte ha ritenuto decisivi la gravità del reato, la capacità diffusiva dello stupefacente, i collegamenti con realtà criminali strutturate e l’assenza di comportamenti collaborativi o di pentimento (resipiscenza) da parte dell’imputato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41372 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41372 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
–
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri che lo aveva riconosciuto colpevole della detenzione, con finalità di spaccio di 60 panetti di hashish da cui erano ricavabili oltr 59.000 dosi singole g lo ha condanNOME alla pena di giustizia (anni due mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa).
2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente omette di confrontarsi con
la motivazione della sentenza impugnata che risulta logica e priva di contraddizioni. Va rilevato poi che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al d niego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia mento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutt gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172 fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche m tivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché suo negativo comportamento processuale). A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento evidenziando la gravità del reato, la capacità diffusiva dello stupefacente, i collegamenti con realtà criminali strutturate e organizzate e l’assenza di elementi di meritevolezza quali comportamenti collaborativi o resipiscenti.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
r