Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Criteri per la Concessione
L’istituto delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per personalizzare la pena, adattandola alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e la discrezionalità del giudice deve essere esercitata secondo criteri logici e ben motivati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che governano questa materia, chiarendo quando il diniego di tali circostanze è da considerarsi legittimo.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro la Severità della Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un giovane imputato, condannato in primo e secondo grado a una pena di due anni e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa. La Corte di Appello, pur confermando la sua responsabilità, aveva già ridotto la pena inflitta in primo grado.
L’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione, lamentando due aspetti principali della sentenza d’appello:
1. La commisurazione della pena base, a suo dire eccessivamente severa perché superiore al minimo edittale.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbe potuto comportare un’ulteriore riduzione della sanzione.
Secondo la difesa, la Corte di Appello non aveva adeguatamente motivato la scelta di una pena base così aspra e aveva errato nel negare le attenuanti, nonostante la giovane età dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le motivazioni della sentenza d’appello pienamente logiche, congrue e rispettose della legge.
Sulla Commisurazione della Pena
I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte di Appello aveva fornito una giustificazione argomentata per la scelta di una pena base superiore al minimo. Questa decisione era fondata sulla particolare gravità e offensività della condotta. Inoltre, la Corte territoriale aveva già tenuto conto della giovane età dell’imputato, riducendo la pena proprio in virtù di tale elemento. Pertanto, la doglianza del ricorrente su questo punto è stata ritenuta infondata.
Sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Il punto centrale della pronuncia riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito, basata su due pilastri fondamentali:
1. Mancanza di elementi positivi: La Corte ha sottolineato che per la concessione delle attenuanti generiche non basta l’assenza di elementi negativi, ma è necessaria la presenza di “obiettive emergenze favorevoli”. Nel caso di specie, la difesa non aveva fornito alcuna prova concreta di circostanze positive che potessero giustificare una diminuzione di pena. La sola giovane età non è stata ritenuta, di per sé, un elemento sufficiente.
2. Presenza di elementi negativi: A fronte della mancanza di elementi favorevoli, la Corte di Appello aveva correttamente valorizzato due elementi di segno opposto: i precedenti penali dell’imputato e la totale assenza di segnali di resipiscenza, ovvero di pentimento o ravvedimento per il reato commesso.
La Cassazione ha concluso che la motivazione della Corte di Appello era immune da vizi logici e giuridici, in quanto fondata su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e delle sue condotte, in linea con i principi consolidati dalla giurisprudenza.
Le Conclusioni: Discrezionalità del Giudice e Onere della Prova
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale discrezionalità, tuttavia, deve essere esercitata attraverso una motivazione che dia conto delle ragioni della decisione. L’imputato che desidera beneficiare di tali attenuanti ha l’onere di allegare e dimostrare elementi positivi e meritevoli di considerazione. La mera assenza di circostanze aggravanti o la giovane età, in presenza di precedenti penali e di un atteggiamento non collaborativo o di mancato pentimento, non sono sufficienti a giustificarne la concessione. La decisione finale ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Quando un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche?
Un giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche quando non vi è una compiuta dimostrazione di elementi oggettivi favorevoli. La decisione è ulteriormente rafforzata dalla presenza di fattori negativi, come precedenti penali e l’assenza di segnali di ravvedimento (resipiscenza) da parte dell’imputato.
La giovane età è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo questa ordinanza, la giovane età può essere un elemento valutato dal giudice per mitigare la pena base, ma non è di per sé sufficiente per la concessione automatica delle attenuanti generiche, specialmente se coesistono elementi negativi come i precedenti penali.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono ipotesi di esonero, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40930 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Bari che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile dei reati ascrittigli e aveva ridotto la pena ad anni due e mesi quattro di reclusione ed € 2.200,00 di multa;
Ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con unico motivo, la sentenza impugnata dà argomentata contezza della scelta di commisurare la pena base per il reato più grave in misura superiore al minimo edittale stante la gravità e la particolare offensività della condotta (peraltro riducendola in ragione della giovane età);
che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato – con considerazioni sul punto incontrastate dal ricorso – che non vi era stata compiuta dimostrazione di obiettive emergenze favorevoli, sicchè già per questo non si sarebbe potuto procedere alla loro concessione (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640-01); a questo dato si aggiungono i precedenti penali (recenti o meno, poco conta) e l’assenza di segnali di resipiscenza;
che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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I, Presidente