Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché affida al giudice un ampio potere discrezionale nel valutare la personalità dell’imputato e le circostanze del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 40926/2024) ha ribadito i principi consolidati che governano questa materia, chiarendo quando il diniego di tali circostanze sia insindacabile in sede di legittimità. Questo provvedimento offre un’importante lezione sul valore della motivazione della sentenza e sui limiti del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, presentava ricorso alla Corte di Cassazione lamentando un vizio di motivazione nella sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito di non concedergli le attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato alcuni elementi a favore dell’imputato, tra cui una condizione di profondo disagio economico e sociale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, non può trasformarsi in una terza istanza di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non rivalutare i fatti già esaminati nei gradi precedenti.
La Corte ha specificato che il diniego delle attenuanti generiche è incensurabile se supportato da una motivazione esente da evidenti illogicità. Inoltre, ha ribadito che il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua decisione.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello “congrua e priva di illogicità”. I giudici di secondo grado avevano negato le attenuanti basandosi su due fattori chiave:
1. Numerosi precedenti specifici: La presenza di una storia criminale rilevante e pertinente al tipo di reato commesso è stata considerata un elemento decisivo contro l’imputato.
2. Assenza totale di elementi positivi: I giudici non hanno riscontrato alcun fattore positivo nella condotta o nella personalità del ricorrente che potesse giustificare una riduzione della pena.
La Corte ha inoltre precisato che la condizione di “estremo disagio economico e sociale”, pur essendo una realtà difficile, non può automaticamente essere considerata un elemento positivo valutabile ai fini della concessione delle attenuanti. Questo punto è cruciale, poiché distingue le difficoltà personali, che possono spiegare ma non necessariamente giustificare un’azione criminale, dagli elementi che dimostrano una ridotta capacità a delinquere o un’evoluzione positiva della personalità.
Di conseguenza, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale ben definito. Per gli operatori del diritto, essa sottolinea l’importanza di costruire un’argomentazione difensiva che non si limiti a invocare genericamente elementi come il disagio sociale, ma che fornisca al giudice prove concrete di elementi positivamente valutabili (ad esempio, un percorso di ravvedimento, un risarcimento del danno, una buona condotta processuale). Per i cittadini, la decisione chiarisce che il sistema giudiziario, pur tenendo conto delle circostanze personali, valuta la concessione delle attenuanti generiche sulla base di elementi concreti e oggettivi, dando prevalenza alla coerenza della condotta complessiva dell’imputato e alla logicità della valutazione del giudice di merito.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi presentati dalla difesa per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che basi la sua decisione su quelli ritenuti decisivi, a condizione che la motivazione sia logica e coerente.
Una condizione di grave disagio economico e sociale può giustificare la concessione delle attenuanti generiche?
No, non automaticamente. La Corte ha stabilito che la condizione di estremo disagio economico e sociale non può, da sola, essere considerata un elemento positivamente valutabile ai fini della concessione delle attenuanti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40926 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli riten decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
che, invero, la Corte d’appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha puntualmente indicato come motivo avverso la concessione delle attenuanti generiche la presenza di numerosi precedenti specifici e la totale assenza di elementi positivamente valutabili, non potendosi ritenere un elemento positivamente valutabile la condizione di estremo disagio economico e sociale;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
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