Attenuanti Generiche: la Cassazione sul Diniego in Assenza di Elementi Positivi
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna sul tema, chiarendo i presupposti per il loro diniego, specialmente in contesti di reati legati agli stupefacenti. La pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere come i giudici valutano la personalità dell’imputato e quali elementi sono decisivi per una mitigazione della pena.
I Fatti del Caso: Detenzione per Uso Personale o Spaccio?
Il caso trae origine da una condanna per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. L’imputato, trovato in possesso di cocaina, ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, sostenendo due principali motivi. In primo luogo, affermava che la sostanza fosse destinata esclusivamente all’uso personale, anche in condivisione con un conoscente a cui aveva ceduto due dosi. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
La Decisione dei Giudici di Merito
La Corte d’Appello aveva respinto la tesi difensiva dell’uso personale. I giudici avevano fondato la loro decisione su elementi oggettivi e inequivocabili: la sostanza era già suddivisa in dosi preconfezionate e termosaldate, pronte per la vendita. Inoltre, le modalità di occultamento – in luoghi dell’abitazione e del giardino difficilmente accessibili – erano state ritenute incompatibili con una semplice detenzione per consumo personale. A rafforzare il quadro accusatorio contribuivano le dichiarazioni di un acquirente, il quale aveva confermato di essersi recato dall’imputato proprio per acquistare la droga.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: La Valutazione della Corte
Il secondo motivo di ricorso, cuore della pronuncia in esame, riguardava il diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che tale decisione fosse illegittima. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto infondate le doglianze, confermando la legittimità della decisione della Corte d’Appello. La Suprema Corte ha ricordato che, a seguito della riforma dell’articolo 62-bis del codice penale, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per la concessione del beneficio. A maggior ragione, la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato costituisce un elemento di valutazione negativo che può legittimamente fondare il diniego delle attenuanti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando un principio cardine del processo di legittimità. Le critiche mosse dall’imputato non vertevano su vizi di legge, ma si risolvevano in un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti. Tale attività è riservata esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere svolta in sede di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata congrua, esauriente e logicamente coerente. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato gli elementi a carico dell’imputato, smentendo la tesi dell’uso personale. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito che il giudice può negarle motivando la sua decisione sull’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione e, come nel caso di specie, sulla presenza di elementi negativi come i precedenti penali. Non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce due concetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra uso personale e spaccio si basa su indici fattuali concreti (confezionamento, modalità di occultamento, quantità) la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. In secondo luogo, la concessione delle attenuanti generiche non è un automatismo, ma una valutazione discrezionale che deve essere ancorata a elementi positivi specifici. L’assenza di tali elementi, unita alla presenza di precedenti penali, costituisce una ragione più che sufficiente per negare il beneficio, senza che tale decisione possa essere censurata in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Come si distingue la detenzione di droga per uso personale da quella finalizzata allo spaccio?
La distinzione si basa su elementi oggettivi. In questo caso, la Corte ha ritenuto decisive le modalità di conservazione (sostanza già suddivisa in dosi pronte per la vendita in bustine termosaldate) e di occultamento (in luoghi poco accessibili e difficilmente conciliabili con un consumo personale), che indicavano un’attività di spaccio.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate perché il giudice ha valutato negativamente i precedenti penali del ricorrente e ha riscontrato l’assenza di elementi positivi che potessero giustificare una mitigazione della pena. Dopo la riforma del 2008, la sola assenza di precedenti non è più sufficiente per ottenerle.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate non riguardavano violazioni di legge (vizi di legittimità), ma tentavano di ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti. Questo tipo di riesame è riservato ai giudici di merito e non è consentito in sede di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8743 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8743 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’ 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per la detenzione e cessione di sostanza stupefacent essendo lo stupefacente destinato all’uso personale, anche insieme al COGNOME, a cui il ricor aveva ceduto due dosi di cocaina, e con il secondo, violazione di legge in ordine al diniego de circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittim investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla co del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazion siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logic giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che la tesi difensiva – secondo cui la cocaina sarebbe stata interamente destin all’uso personale -risulta smentita dalle modalità di conservazione della sostanza, già suddiv in dosi preconfezionate e pronte per la cessione nonché dalle modalità di occultamento di essa in particolare evidenziando che le bustine termosaldate, rinvenute nel corso della perquisizio 4.personaleVdomiciliare disposta nei confronti dell’imputato qualche giorno dopo che il COGNOME si era recato presso l’abitazione del COGNOME COGNOME acquistare due involucri in cellop contenenti cocaina, erano state occultate all’interno dell’abitazione e nel giardino dell’im in luoghi poco accessibili e difficilmente conciliabili con un acquisto orientato al co personale. Il giudice ha ritenuto inoltre che il ricorrente non abbia fornito informazioni p tali da rendere plausibile la tesi difensiva dell’acquisto della stupefacente su richiesta di un e valorizzato le dichiarazioni rese dal COGNOME COGNOME COGNOME ha dichiarato di essersi recato l’imputato su indicazione di amici allo scopo di effettuare l’acquisto di sostanza stupefacent
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. per effetto della COGNOME, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavor dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli rit o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegitt della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento precedenti penali da cui è gravato il ricorrente e richiamato l’assenza di elementi positi valutare ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente