Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che governano questa valutazione, chiarendo come non sia necessario un esame analitico di ogni elemento, ma sia sufficiente una motivazione concentrata sugli aspetti negativi ritenuti decisivi. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
Il Fatto: Il Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un giovane contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato lamentava un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo avviso, il giudice di secondo grado non avrebbe adeguatamente considerato tutti gli elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. La difesa sosteneva che la decisione fosse ingiusta e basata su una valutazione parziale degli atti processuali.
La Decisione della Corte e le attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi hanno confermato la piena legittimità della decisione della Corte d’Appello, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso era manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti era stato supportato da una motivazione congrua e logicamente coerente.
Le Motivazioni della Sentenza
Nel dettaglio, la Corte ha articolato il suo ragionamento su due punti principali.
In primo luogo, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di attenuanti generiche: per negarne la concessione, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È invece sufficiente che fondi la sua decisione su un riferimento adeguato agli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sull’assenza di elementi positivi di rilievo. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato aspetti che deponevano contro l’imputato, rendendo superflua un’analisi di ogni altro dettaglio.
In secondo luogo, la Cassazione ha esaminato anche la questione, sollevata dalla difesa, relativa all’applicabilità dell’attenuante della lieve entità del fatto. Anche questa argomentazione è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte ha richiamato le motivazioni della sentenza impugnata, che descrivevano un fatto di notevole gravità. Gli elementi valorizzati erano:
– Le spregiudicate modalità esecutive;
– Una spiccata e allarmante propensione a delinquere;
– La sproporzione di forza utilizzata;
– Le gravi modalità dell’aggressione, culminata in un tentativo di strangolamento.
Questi fattori, nel loro complesso, escludevano in radice la possibilità di qualificare il fatto come di lieve entità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame consolida la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea che, di fronte a fatti di particolare gravità e a una personalità dell’imputato che manifesta una chiara tendenza criminale, il diniego delle attenuanti è ampiamente giustificato. Per la difesa, ciò significa che un ricorso per cassazione basato su questo punto ha scarse probabilità di successo se non è in grado di dimostrare un’illogicità manifesta o una totale carenza di motivazione nella sentenza impugnata. In sostanza, la Corte ribadisce che la valutazione del giudice, se logicamente argomentata sulla base di elementi concreti, è insindacabile in sede di legittimità.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi, rimanendo così superati tutti gli altri elementi da tale valutazione.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La motivazione della corte d’appello sul diniego delle attenuanti è stata considerata adeguata e in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Quali elementi specifici hanno portato i giudici a confermare la gravità del fatto?
I giudici hanno confermato la gravità del fatto sulla base di plurimi profili: le spregiudicate modalità esecutive, una spiccata e allarmante propensione a delinquere, l’orario serale dell’azione, la sproporzione di forza, le gravi modalità dell’aggressione e il fatto che si sia conclusa con un tentativo di strangolamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39873 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39873 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e le memorie inviate da NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, fermo restando nel caso di specie sono stati adeguatamente esaminati, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovver all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione (si veda, in particolare, pag. 2);
considerato che la questione, pur tempestivamente sollevata, della configurabilità della circostanza attenuante della lieve entità del fatto (ex sent Coste Cost. 86/2024) va fin d’ora dichiarata manifestamente infondata alla luce delle soverchianti argomentazioni della motivazione impugnata in ordine alla gravità del fatto, sotto plurimi profili (pg.8: spregiudicate modalità esecutiv spiccata ed allarmante propensione a delinquere -orario serale, sproporzione di forza, modalità gravi dell’aggressione, conclusa con un tentativo di strangolamento);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 ottobre 2024
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