Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che governano la concessione o il diniego di tali circostanze, chiarendo i limiti del potere decisionale del giudice di merito e la portata del controllo di legittimità. La decisione sottolinea come una motivazione focalizzata sugli aspetti negativi possa essere sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento di uno sconto di pena.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava due aspetti principali: in primo luogo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbe potuto portare a una riduzione della sanzione; in secondo luogo, contestava la quantificazione della pena, ritenendo che dovesse essere fissata al minimo edittale previsto dalla legge per il reato commesso.
La difesa sosteneva che i giudici dei gradi precedenti non avessero adeguatamente considerato tutti gli elementi favorevoli all’imputato emersi durante il processo. L’obiettivo del ricorso era ottenere una rivalutazione che portasse a una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo ‘manifestamente infondato’. Con una motivazione sintetica ma incisiva, i giudici supremi hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, rigettando entrambe le doglianze del ricorrente. La Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su due pilastri consolidati della giurisprudenza penale.
Il primo riguarda la valutazione delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ricordato che, secondo un orientamento ormai consolidato, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. Per motivare il diniego delle attenuanti, è sufficiente che il giudice fornisca un ‘congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi’. In altre parole, se il quadro generale presenta aspetti negativi preponderanti, il giudice può legittimamente basare la sua decisione su di essi, senza dover ‘smontare’ punto per punto le argomentazioni difensive favorevoli. La valutazione del giudice di merito, in questo caso, è stata ritenuta adeguata.
Il secondo pilastro concerne la graduazione della pena. Gli articoli 132 e 133 del codice penale conferiscono al giudice di merito un’ampia discrezionalità nel determinare l’entità della sanzione all’interno della cornice edittale. Tale potere decisionale sfugge al sindacato di legittimità della Cassazione, a meno che non sia il risultato di un ‘mero arbitrio’ o di un ‘ragionamento illogico’. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano non solo ridotto la pena rispetto al primo grado, ma avevano anche spiegato espressamente le ragioni per cui non era possibile scendere fino al minimo edittale. Questa motivazione, non essendo né arbitraria né illogica, ha reso la censura del ricorrente infondata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono attività riservate alla discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica della coerenza e logicità della motivazione. Una decisione che nega le attenuanti basandosi su elementi negativi ritenuti prevalenti o sulla mancanza di fattori positivi significativi è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso basato sulla mera riproposizione di argomenti di merito, già adeguatamente vagliati, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza dover esaminare ogni singolo dettaglio.
La decisione sulla quantità della pena può essere contestata in Cassazione?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione, a meno che la decisione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso perché manifestamente infondato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39843 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39843 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e lo scostamento dal minimo edittale della pena irrogata, è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare i diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito pre in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, fermo restando che nel caso di specie sono stati adeguatame esaminati, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenu decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disatte superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6);
che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arb o di ragionamento illogico come nella specie, ove il giudice peraltro ha ridotto pena base inflitta in primo grado, indicando espressamente le ragioni per cui no poteva essere rideterminata in misura pari al minimo edittale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 ottobre 2024
Il Co siglier estensore