Attenuanti Generiche: la Cassazione Chiarisce i Requisiti per la Concessione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi consolidati che governano la materia, chiarendo quando il diniego di tale beneficio è legittimo. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello che, tra le altre cose, aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava la decisione, ritenendo ingiustificata la mancata applicazione di una riduzione di pena sulla base di tali circostanze.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, considerandolo manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato un principio cardine: l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice di merito, che deve essere motivata. Per ottenere il beneficio, è necessaria la presenza di ‘elementi di segno positivo’, ovvero circostanze concrete che inducano a una valutazione più mite del reato o del suo autore. La semplice assenza di elementi particolarmente negativi non è, di per sé, sufficiente a giustificare la concessione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse pienamente legittima e adeguata. Il diniego del beneficio non era basato su un’argomentazione generica, ma su un riferimento puntuale a elementi ritenuti decisivi e di disvalore. Nello specifico, i giudici di merito avevano considerato:
* Il ruolo di principale autore della condotta illecita, indicativo di una maggiore intensità del dolo.
* I precedenti dattiloscopici a carico dell’imputato, che suggerivano una pregressa familiarità con il circuito penale.
* La condizione di permanenza illegale nel territorio dello Stato, per di più sotto un diverso nominativo, sintomo di una generale inosservanza delle leggi.
* La violazione della legge sugli stupefacenti, che costituiva il reato per cui si procedeva.
Secondo la Cassazione, questi elementi, richiamati dalla sentenza impugnata, costituiscono una base logica e giuridicamente corretta per negare le attenuanti. La decisione si allinea perfettamente all’indirizzo consolidato della giurisprudenza, che riconosce al giudice di merito un ampio potere di valutazione, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione mancante, illogica o contraddittoria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la richiesta di attenuanti generiche deve essere supportata da argomenti solidi e concreti. La difesa non può limitarsi a lamentare l’assenza di circostanze aggravanti, ma deve attivamente portare all’attenzione del giudice elementi positivi meritevoli di valutazione, come un comportamento processuale collaborativo, un’effettiva resipiscenza, o aspetti della vita dell’imputato che ne riducano la pericolosità sociale. In assenza di tali elementi, e a fronte di indicatori negativi come quelli evidenziati nel caso di specie, il diniego del beneficio è una scelta pienamente legittima e difficilmente censurabile in Cassazione.
Cosa sono le attenuanti generiche e quando si applicano?
Sono circostanze non specificate dalla legge che il giudice può considerare per diminuire la pena, valutando positivamente elementi legati al reato o alla personalità dell’imputato. La loro applicazione è discrezionale e richiede la presenza di fattori positivi.
Perché in questo caso sono state negate le attenuanti generiche?
Sono state negate perché il giudice di merito ha riscontrato diversi elementi negativi a carico dell’imputato, tra cui il suo ruolo di principale autore del reato, precedenti specifici, la condizione di soggiorno illegale sotto falso nome e la natura del reato commesso (violazione della legge sugli stupefacenti).
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente, palesemente illogica o contraddittoria. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, ma solo controllare la correttezza del ragionamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38474 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590);
che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è altresì sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie essendosi fatto specifico riferimento all’elemento di disvalore costituito dal ruolo di principale autore della condotta illecita, nonché richiamati i precedenti dattiloscopici, la condizione di permanenza illegale nel territorio dello stato con differente nominativo, la violazione della legge sugli stupefacenti (si vedano, in particolare, le pagine 4-5 della sentenza impugnata, nonché ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente