Attenuanti Generiche: Non Basta la Fedina Penale Pulita
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la sola assenza di elementi positivi a favore dell’imputato è una motivazione sufficiente per negarle. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per una violazione del Codice della Strada, confermata sia in primo grado dal Tribunale che in secondo grado dalla Corte d’Appello. La pena stabilita era di sei mesi di arresto e tremila euro di ammenda.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, non contestando la sua colpevolezza, ma lamentando un vizio specifico nella sentenza d’appello: la motivazione con cui i giudici avevano negato la concessione delle attenuanti generiche sarebbe stata solo ‘apparente’, e quindi illegittima.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti era pienamente legittima e correttamente motivata. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 62-bis del codice penale, soprattutto alla luce delle modifiche legislative intervenute nel 2008.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno chiarito che la giustificazione fornita dalla Corte territoriale, basata sull’assenza di elementi positivi di valutazione, è perfettamente conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza. La Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 39566/2017), nel quale si afferma che “il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo”.
Questo orientamento si è consolidato a seguito della riforma del 2008, che ha stabilito un criterio più rigoroso: per la concessione di questo beneficio, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato, ovvero il fatto di avere una ‘fedina penale pulita’. Il giudice deve poter riscontrare elementi concreti che depongano a favore del reo.
Nel caso specifico, la Cassazione ha sottolineato come l’imputato, nel suo ricorso, non avesse indicato alcuna circostanza positiva (come un comportamento collaborativo, il risarcimento del danno, o un’ammissione di responsabilità) che la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare. In assenza di tali elementi, la decisione di negare le attenuanti è risultata inattaccabile.
Conclusioni: Cosa Implica Questa Ordinanza?
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale per chiunque affronti un processo penale. Per sperare di ottenere le attenuanti generiche, non basta più affidarsi a una vita priva di precedenti penali. È necessario che la difesa fornisca al giudice elementi concreti e positivi su cui basare una valutazione favorevole. La decisione del giudice di negare il beneficio è legittima se si limita a constatare l’assenza di tali elementi, senza che ciò possa essere considerato un vizio di motivazione. Di conseguenza, l’onere di allegare e provare circostanze meritevoli di una riduzione di pena ricade attivamente sull’imputato.
È sufficiente avere la fedina penale pulita per ottenere le attenuanti generiche?
No. A seguito della riforma legislativa del 2008, la sola incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per la concessione automatica delle attenuanti generiche.
Come può un giudice motivare legittimamente il diniego delle attenuanti generiche?
Un giudice può motivare legittimamente la decisione di non concedere le attenuanti generiche semplicemente evidenziando l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo da poter valutare a favore dell’imputato.
Cosa deve fare l’imputato per avere maggiori possibilità di ottenere le attenuanti generiche?
L’imputato deve allegare e portare all’attenzione del giudice specifiche circostanze positive che non siano state già valutate. La sola lamentela per il mancato riconoscimento, senza indicare elementi concreti, non è sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38110 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38110 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal locale Tribunale il 7.3.2023 che aveva riconosciuto NOME colpevole del reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro tremila di ammenda (fatto accertato in Napoli il 28.12.2019).
Avverso detta pronuncia l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione formulando un unico motivo con cui lamenta la apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso é manifestamente infondato.
La giustificazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, incentrata sull’assenza di positivi elementi di valutazione, è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 d 16/02/2017, Rv. 270986 – 01:”I1 mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato”).
Peraltro nell’odierno ricorso l’imputato non allega alcuna circostanza di segno positivo che non sia stata valutata dal giudice d’appello.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.10.2025