Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40316 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40316 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., oltre che manifestamente infondato, è privo di specificità, in quanto, con doglianze in fatto tese a prospettare una diversa lettura del merito (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01), e, dunque, estranee al sindacato di questa Corte, esso risulta riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), con una congrua e lineare motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità e con cui le argomentazioni esposte nel ricorso omettono un puntuale confronto (si veda pag. 9 della impugnata sentenza, ove si è evidenziato che, nel caso di specie, è pienamente integrato il reato ascritto all’odierno ricorrente, non potendosi neppure configurare in suo favore la scriminante del consenso dell’avente diritto, non avendo né agito come mera longa manus del titolare della carta di credito, né compiuto acquisti nell’esclusivo interesse di quest’ultimo);
considerato che parimenti manifestamente infondata risulta la censura, prospettata col medesimo motivo di ricorso, con cui si contesta l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, poiché – considerato che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 – 01) – deve rilevarsi come i giudici di appello abbiano posto a base del diniego una congrua motivazione (si veda pag. 10 della sentenza impugnata), individuando, quali ragioni ostative alla concessione delle diminuenti in parola il negativo comportamento processuale dell’imputato, il non avere quest’ultimo provveduto a risarcire il danno alla persona offesa, nemmeno in forma simbolica, nonché l’assenza di indici di resipiscenza da parte del predetto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.