Attenuanti generiche: quando il giudice può negarle secondo la Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, la discrezionalità del giudice in questa valutazione è ampia. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 40130/2025, chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione di negare questo beneficio, fornendo indicazioni preziose per la prassi forense.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione di un motoveicolo. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Roma, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Con questa decisione, la Suprema Corte ha confermato la validità della motivazione addotta dalla Corte d’Appello per negare il beneficio, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni sul diniego delle attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nel principio, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È infatti sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva individuato due elementi ostativi, considerati sufficienti a giustificare la negazione del beneficio:
1. La natura del reato: La tipologia e il valore, presumibilmente non modesto, del motoveicolo oggetto di ricettazione sono stati considerati indicatori di una certa gravità del fatto.
2. La personalità dell’imputato: La Corte ha dato peso alla capacità a delinquere del soggetto, desunta dai suoi precedenti penali, che includevano reati della stessa specie. Questo elemento è stato ritenuto sintomatico di una persistente inclinazione a violare la legge.
Secondo la Cassazione, questa motivazione è esente da vizi logici evidenti e, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità. La valutazione del giudice di merito ha implicitamente superato e disatteso tutti gli altri eventuali elementi di segno contrario.
Conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce la notevole discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche. La decisione di negarle è difficilmente censurabile in Cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi potenzialmente favorevoli, ma è necessario dimostrare come questi possano effettivamente incidere sulla valutazione complessiva della personalità e del fatto, superando gli eventuali elementi negativi come i precedenti penali. Per contro, la sentenza conferma che una storia criminale specifica e la gravità oggettiva del reato costituiscono ostacoli solidi e spesso insormontabili all’ottenimento di uno sconto di pena basato sulle attenuanti generiche.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri implicitamente superati da tale valutazione.
Quali elementi ha considerato la Corte decisivi per confermare il diniego delle attenuanti generiche in questo caso?
La Corte ha ritenuto decisivi due elementi: 1) la tipologia e il valore presumibilmente non modesto del motoveicolo ricettato; 2) la capacità a delinquere dell’imputato, emersa dai suoi precedenti penali, anche per reati della stessa specie.
Qual è stato l’esito del ricorso e quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40130 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40130 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 – 01);
che, a tale riguardo, la Corte territoriale ha rilevato come la tipologia ed il valore presumibilmente non modesto del motoveicolo oggetto di ricettazione e la capacità a delinquere dell’imputato, emergente dai precedenti penali anche per fatti della stessa specie, risultassero quali elementi ostativi all’applicazione dell richieste circostanze attenuanti (si veda pagina 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente