Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39891 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di gu stato di ebbrezza aggravato dall’aver commesso il fatto in orario notturno ( tasso alcolemico 81 g/l).
L’esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al dinie RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, con motivazione esaustiva e non illogica, mette in rilievo la gr del fatto, emergente dall’elevato tasso alcolemico e dalla imprudenza della guida notturn nonché l’assenza di elementi di segno positivo che potessero giustificare il benefi sottolineando che l’imputato non aveva dimostrato di voler seguire alcun percorso riabilitat La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punt giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli eleme favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri d superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475; Sez. n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Costituisce inolt approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il manc riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positi (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese d procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025