Attenuanti generiche: la fedina pulita non basta
L’ottenimento delle attenuanti generiche è un aspetto cruciale nel processo penale, poiché può portare a una significativa riduzione della pena. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i limiti della discrezionalità del giudice e il peso da attribuire alla condizione di incensurato dell’imputato. Vediamo come la gravità della condotta possa prevalere sulla fedina penale pulita.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per reati legati agli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la prima sentenza sul trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato.
2. L’eccessività della pena finale, considerata sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La decisione si fonda su principi consolidati in materia di attenuanti generiche e di determinazione della pena, offrendo spunti importanti sulla valutazione che il giudice è chiamato a compiere.
Le Motivazioni: la Valutazione delle Attenuanti Generiche
La Corte ha ribadito un principio fondamentale, rafforzato dalla riforma del 2008: la mera incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per ottenere la concessione delle attenuanti generiche. Il giudice non è tenuto a valorizzare ogni singolo elemento potenzialmente favorevole, ma deve concentrarsi su quelli ritenuti decisivi.
Nel caso specifico, i giudici di merito hanno legittimamente negato le attenuanti basando la loro decisione su due fattori preponderanti:
– L’assenza di elementi positivi da valutare a favore dell’imputato.
– La gravità della condotta e la sua reiterazione nel tempo.
Secondo la Cassazione, di fronte a un quadro accusatorio grave, lo stato di incensuratezza perde di rilevanza e non può, da solo, giustificare una riduzione di pena. La valutazione del giudice è insindacabile se, come in questo caso, è supportata da una motivazione logica e congrua che bilancia tutti gli elementi a disposizione.
Le Motivazioni: la Congruità del Trattamento Sanzionatorio
Anche la seconda doglianza, relativa all’eccessività della pena, è stata respinta. La Corte ha sottolineato che la determinazione della sanzione è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. La Corte d’Appello aveva già dimostrato di aver considerato l’incensuratezza del ricorrente, riducendo la pena base da otto a sette anni e sei mesi, discostandosi quindi solo leggermente dal minimo edittale.
Il calcolo successivo, che includeva l’aumento per una circostanza aggravante e per la continuazione, per poi applicare la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, è stato ritenuto corretto e ben giustificato. La Cassazione ha inoltre ricordato che non è necessaria una motivazione analitica quando la pena irrogata si colloca al di sotto della media edittale, ovvero del punto intermedio tra il minimo e il massimo previsti dalla legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti generiche è ampia, ma deve essere esercitata con una motivazione coerente e logica. La fedina penale pulita è un elemento di valutazione, ma non un diritto automatico a uno sconto di pena. La gravità del reato e la personalità del reo, desumibile dalla sua condotta, rimangono i pilastri su cui si fonda un equo trattamento sanzionatorio. La decisione insegna che, nel bilanciamento degli interessi, la necessità di applicare una pena proporzionata alla gravità del fatto può legittimamente prevalere sulla passata assenza di precedenti penali.
Avere la fedina penale pulita garantisce automaticamente le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, la sola incensuratezza non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche, specialmente dopo la riforma del 2008. Il giudice deve valutare la presenza di elementi positivi e la gravità complessiva della condotta.
Cosa considera il giudice per negare le attenuanti generiche a un incensurato?
Il giudice può negare le attenuanti basandosi sulla gravità della condotta e sulla sua reiterazione nel tempo. La mancanza di elementi positivi a favore dell’imputato, al di là dell’assenza di precedenti, è una motivazione legittima per il diniego.
Quando una pena può essere considerata correttamente motivata anche se percepita come alta?
Una pena è correttamente motivata quando il giudice spiega in modo congruo e logico il percorso seguito per determinarla. Anche se la pena si discosta dal minimo, è legittima se il giudice ha bilanciato le circostanze del caso, come la gravità del reato, e ha giustificato ogni aumento o diminuzione, come nel caso di specie dove la pena base era già stata ridotta in considerazione dell’incensuratezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8756 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8756 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 24/04/1978
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Co territoriale, in parziale riforma in punto di trattamento sanzionatorio della sentenza del giudice, ha condannato il ricorrente per i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990 pena di anni sei e mesi quattro di reclusione e di euro 20.000 di multa, deducendo con il pri motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di circostanze attenu generiche; con il secondo, difetto e vizio della motivazione in ordine al trattam sanzionatorio, ritenuto comunque eccessivo.
Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensurate dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ri dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato’ (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha fatto riferimento all’assenza di eleme positivi da valutare in senso favorevole e alla gravità della condotta e alla sua reiterazion tempo, non rilevando lo stato di incensuratezza dell’imputato a tal fine.
Anche le determinazióni del giudice a quo in ordine al trattamento sanzionatório son insindacabili ove sorrette da congrua ed adeguata motivazione. Al riguardo, la Corte territori ha ritenuto di ridurre la pena base di anni otto di reclusione statuita dal primo giudice in r dell’ incensuratezza del ricorrente, assumendo la pena base di anni sette e mesi sei di reclusio ed euro 20.000 di multa, ritenendo quindi di discostarsi leggermente dal minimo edittale aumentata di ulteriori mesi tre di reclusione ed euro 1000 di multa per la circostanza aggravan di cui all’art. 73 comma 6, d.P.R.309/1990, e aumentata per la continuazione interna a nove anni e mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa; infine ridotta di un terzo per la scelt rito nella pena finale di anni sei e mesi quattro di reclusione e di euro 20.000 di multa. Per si ricorda che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in c venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata no dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Ud. (dep. 09/07/2019 ) Rv. 276288).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
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