Attenuanti generiche: la motivazione del giudice è decisiva
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri con cui un giudice può legittimamente negare questo beneficio, soffermandosi sulla sufficienza della motivazione.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Condanna per Minaccia Aggravata
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato di minaccia aggravata, ai sensi dell’articolo 612, commi secondo e terzo, del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione della Corte d’Appello di non concedergli le attenuanti generiche, ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo del ricorso si basava su un presunto vizio di motivazione: a suo dire, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni del diniego.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Decisione della Cassazione
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedere le attenuanti generiche, ma la Suprema Corte ha respinto questa tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La questione centrale non era se l’imputato meritasse o meno le attenuanti, ma se la motivazione fornita dai giudici di secondo grado fosse legalmente valida e sufficiente.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza. Per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice analizzi in modo puntuale e dettagliato tutti gli elementi che potrebbero teoricamente giocare a favore dell’imputato. Al contrario, è considerato sufficiente un “congruo riferimento” agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta, e tale motivazione, seppur sintetica, è stata giudicata adeguata dalla Cassazione. L’ordinanza sottolinea come questo approccio sia in linea con un indirizzo giurisprudenziale stabile, che riconosce al giudice di merito un ampio potere discrezionale nella valutazione di tali circostanze. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma che il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Per la difesa, ciò significa che contestare un diniego in Cassazione è un’operazione complessa: non basta sostenere che esistevano elementi a favore dell’imputato, ma è necessario dimostrare che la motivazione del giudice è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Una motivazione sintetica, purché ancorata a elementi concreti del processo, è sufficiente a superare il vaglio di legittimità. Di conseguenza, la strategia difensiva deve concentrarsi sin dai primi gradi di giudizio nel fornire al giudice elementi chiari e solidi che possano giustificare la concessione del beneficio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, relativo al vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione.
Cosa è sufficiente per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza la necessità di un’analisi dettagliata di ogni singolo aspetto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39353 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39353 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata ex art. 612 commi secondo e terzo cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/11/2025