Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle modalità del fatto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e rientra nel potere discrezionale del magistrato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui tale discrezionalità deve essere esercitata e motivata, soprattutto in caso di diniego.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, che aveva parzialmente riformato una condanna di primo grado per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del Codice Penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha basato il suo ricorso in Cassazione su un unico motivo: la carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni per cui non è stato concesso il trattamento di favore, nonostante gli elementi che avrebbero potuto giustificarlo.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, fornito una motivazione adeguata e sufficiente. La decisione dei giudici di merito si basava su specifici indici di natura personale e fattuale che, a loro giudizio, imponevano di non accedere alla richiesta di applicazione delle attenuanti.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza, che definisce i contorni dell’obbligo di motivazione del giudice in questa materia.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’obbligo di motivazione. La Corte ha affermato che, quando un giudice rigetta la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti processuali.
Il giudice può, invece, legittimamente limitarsi a indicare gli elementi che ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti per giungere alla sua conclusione negativa. In altre parole, è sufficiente che la motivazione si concentri sui fattori che, più di altri, hanno convinto il magistrato a negare il beneficio, senza la necessità di un’analisi onnicomprensiva di ogni singolo dettaglio.
Questo orientamento, supportato da precedenti pronunce della stessa Corte, mira a bilanciare il diritto alla difesa con l’esigenza di efficienza processuale, evitando motivazioni pletoriche e concentrando l’attenzione sugli aspetti centrali della valutazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame offre importanti spunti pratici. Per la difesa, emerge la necessità di non limitarsi a un elenco di elementi potenzialmente favorevoli, ma di argomentare in modo specifico perché tali elementi dovrebbero essere considerati decisivi per un giudizio positivo. Per i giudici, viene confermata un’ampia, ma non illimitata, discrezionalità, il cui esercizio deve essere comunque ancorato a una motivazione chiara e logicamente coerente, anche se sintetica.
In definitiva, il rigetto delle attenuanti generiche può essere validamente contestato in Cassazione solo se la motivazione è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non se il giudice ha semplicemente operato una selezione degli elementi ritenuti più significativi per la sua decisione.
Quando un giudice nega le attenuanti generiche, deve analizzare tutti gli elementi a favore e contro l’imputato?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice può limitarsi a motivare la sua decisione facendo riferimento solo agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare ogni singolo fattore favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o rilevabile dagli atti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di Appello, secondo la Cassazione, aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti, basandosi su specifici indici di natura personale e fattuale che giustificavano la decisione di non concedere il trattamento di favore.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando il ricorso viene dichiarato inammissibile?
In questo caso, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39019 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39019 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 5/11/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art.495 cod. pen.
Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso – che lamenta una carenza di motivazione relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanz attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare rife a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lute, Rv 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025.