Attenuanti Generiche: Basta un Solo Elemento Negativo per Negarle
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato e le circostanze del reato per adeguare la pena. Tuttavia, cosa succede quando i motivi a sostegno della richiesta sono deboli o non provati? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri che giustificano il diniego di tali benefici, sottolineando come anche un solo fattore negativo possa essere decisivo. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un imprenditore condannato sia in primo grado che in appello a una pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione per gravi reati fallimentari, tra cui bancarotta prefallimentare patrimoniale, documentale e postfallimentare.
L’imputato decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa principalmente su due punti:
1. La mancata concessione delle attenuanti generiche, a suo dire ingiustamente negate dalla Corte d’Appello.
2. La mancata revoca delle statuizioni civili (cioè le condanne al risarcimento del danno), nonostante un presunto risarcimento avvenuto tramite un accordo transattivo.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei motivi presentati dal ricorrente, giudicati generici e infondati. Vediamo nel dettaglio le ragioni giuridiche che hanno portato a questa conclusione.
Le Motivazioni sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni relative al primo motivo di ricorso. La Corte ha spiegato perché il diniego delle attenuanti generiche fosse pienamente legittimo.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Innanzitutto, i giudici hanno qualificato il motivo come ‘generico’ e ‘non specifico’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La legge processuale (art. 591 c.p.p.) prevede l’inammissibilità del ricorso quando manca una correlazione tra le ragioni della decisione contestata e quelle dell’impugnazione. In pratica, non basta ripetere le proprie tesi; bisogna spiegare perché la Corte d’Appello ha sbagliato nel respingerle.
Un Solo Elemento Negativo è Sufficiente
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice individui anche un solo elemento negativo (oggettivo o soggettivo) ritenuto prevalente su eventuali elementi positivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente fondato la sua decisione su due elementi ostativi chiari:
– La condotta dell’imputato, sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento.
– La mancata restituzione delle ingenti somme distratte ai danni dei creditori.
Questi fattori, da soli, erano più che sufficienti a giustificare il diniego del beneficio.
Il Risarcimento del Danno Non Provato
L’imprenditore aveva tentato di contestare la valutazione negativa della sua condotta, sostenendo di aver risarcito il danno. Tuttavia, la documentazione prodotta consisteva in un semplice ‘atto di transazione’, peraltro condizionato a un futuro pagamento. La Corte ha sottolineato che un accordo transattivo, di per sé, non equivale a un integrale risarcimento. Inoltre, il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’effettivo pagamento di quanto pattuito. Di conseguenza, l’argomento è stato giudicato del tutto infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che il ricorso in Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a una sterile ripetizione delle difese già svolte. In secondo luogo, ribadisce la piena discrezionalità del giudice di merito nel valutare la concessione delle attenuanti generiche, potendo basare il proprio diniego anche su un unico, ma significativo, elemento negativo. Infine, chiarisce che per dimostrare un effettivo risarcimento del danno, un mero accordo non è sufficiente: è indispensabile fornire la prova del concreto e integrale pagamento a favore della parte lesa.
È sufficiente un solo elemento negativo per negare le attenuanti generiche?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che il giudice ritenga prevalente rispetto ad altri elementi.
Un atto di transazione è sufficiente a dimostrare l’avvenuto risarcimento del danno?
No. Secondo la Corte, un atto di transazione è di per sé insufficiente a ritenere l’integrale risarcimento. Inoltre, se l’accordo è condizionato al pagamento, spetta all’imputato offrire la prova che tale pagamento sia effettivamente avvenuto.
Perché un motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un motivo di ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte nel grado di giudizio precedente, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della decisione che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38601 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38601 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale fiorentino e condannato il ricorrente alla pena di anni 3 mesi 9 di reclusione per i delitti di bancarotta prefallimentare societaria patrimonial documentale, oltre che per bancarotta postfallimentare;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche- è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. D’altro canto, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a men dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazion tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Nel caso di specie la Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua ed esente da vizi logici, in quanto le attenuanti generiche sono state negate per la condott precedente e posteriore rispetto al fallimento, nonché per l’assenza di restituzione delle somme distratte. In sostanza, il motivo di ricorso non si confronta anche con la decisione, che individ gli elementi ostativi in sé sufficienti a negare l’attenuazione invocata, in quanto è idoneo anc un solo elemento ostativo, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per
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cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo .o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, COGNOME, Rv 214200). Va inoltre sottolineato che il dolersi della sottovalutazione del risarcimento, al quale si richiama ricorrente, che smentirebbe l’affermazione della Corte di appello sulla ragione ostativa, è del tutto infondato, in quanto emerge dalla documentazione allegata al ricorso che non è intervenuto alcun risarcimento: esiste solo un atto di transazione, già di per sé insufficiente a ritenere l’integrale risarcimento (Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 278315 – 01; conf. n. 13411 del 2019 rv. 275463 – 03, n. 25326 del 2019 rv. 276276 – 01) e per altro condizionato al pagamento di quanto pattuito da parte di COGNOME, ma il ricorrente non offre la prova dell’intervenuto pagamento;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca delle statuizioni civili, nonostante l’intervenuto risarcimento del danno – è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali: non risulta alcuna rinuncia nel processo della parte civile né, tantomeno, l’atto di transizione la prevede, se non come conseguenza del pagamento, non comprovato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il con gliere estensore
Il
Prepidente