Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38355 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
THOMAS SOTO NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 marzo 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Milano in ordine al reato di cui agli artt. 624 bis, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. cod. pen. commesso in Milano il 12 maggio 2021.
Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con argomenti logici e coerenti, cui il ricorrente non contrappone alcuna ragione in fatto o in diritto.
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente c egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01). ed anche solo sulla base dei precedenti penali ez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01). La Corte di Appello, dopo aver dato atto che il primo giudice aveva determinato la pena in termini largamente inferiori al minimo edittale consentito, ha ritenuto di non poter riconoscere le circostanze attenuanti, in considerazione RAGIONE_SOCIALE gravità concreta della condotta ( che denotava professionalità e programmazione) e della spiccata capacità a delinquere, e ha anche dato conto dei motivi per cui il comportamento processuale non poteva essere ritenuto meritevole (pag 5).
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024