Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38116 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la pena in ordine al r previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, riqualificato sott specie del fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
Il primo motivo, inerente alla qualificazione del fatto nell’alveo dell personale, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disat con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territo aveva evidenziato che l’uso medesimo doveva ritenersi escluso per via della non trascurabile quantità di stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell’imputa della presenza di due bilancini di precisione e di banconote occultate all’intern una busta in plastica.
Inammissibile è altresì il motivo di ricorso attinente al diniego delle circosta attenuanti generiche.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riform dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stat incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazion insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia co anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. p considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un sol elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di spe quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsia elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circost attenuanti, dati anche i precedenti dell’imputata.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
La