Attenuanti Generiche: la Discrezionalità del Giudice e il Ruolo della Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché affida al giudice un’ampia discrezionalità nella determinazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 38081/2024) offre un’importante occasione per chiarire i limiti di tale discrezionalità e i criteri che guidano la decisione del giudice di merito. La Suprema Corte ha confermato che la mancanza di pentimento è un motivo più che valido per negare il beneficio, senza che il giudice sia tenuto a un’analisi capillare di ogni argomentazione difensiva.
Il Caso in Esame: Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90). La difesa si è rivolta alla Corte di Cassazione lamentando due principali vizi della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli.
In primo luogo, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, sostenendo che la motivazione dei giudici di merito fosse viziata. In secondo luogo, e con maggiore focus, si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, beneficio che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
La Valutazione della Cassazione sui Motivi del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarando l’intero appello inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono rivalutare i fatti. I giudici hanno chiarito che la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta “congrua e adeguata”, esente da vizi logici e fondata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza.
Sul secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata pienamente sufficiente. La Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione rimarcando “l’assenza di positivi elementi di valutazione” e la “mancanza di manifestazioni di resipiscenza da parte dell’imputato”.
Il Principio di Diritto sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha colto l’occasione per consolidare il proprio orientamento in materia. La ratio dell’istituto delle attenuanti generiche non obbliga il giudice a fornire una valutazione dettagliata su ogni singola argomentazione della difesa. È invece sufficiente che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ostacolano la concessione del beneficio.
Citando un proprio precedente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020), la Corte ha specificato che, tra gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, ecc.), il giudice può limitarsi a considerare quello che ritiene prevalente. Di conseguenza, anche un solo elemento negativo, relativo alla personalità del colpevole o alle modalità di esecuzione del reato, può essere sufficiente a giustificare il diniego.
le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso si fonda su due pilastri. Il primo è il rispetto dei limiti del giudizio di legittimità: le questioni relative alla valutazione dei fatti non possono essere riproposte in Cassazione se la motivazione della sentenza di merito è logica e coerente. Il secondo pilastro riguarda la corretta applicazione dei principi che regolano la concessione delle attenuanti generiche. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, ancorando il diniego a elementi concreti come l’assenza di segni di pentimento, considerati sufficienti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, a giustificare la decisione senza dover analizzare ogni altro potenziale fattore.
le conclusioni
L’ordinanza in esame offre una chiara indicazione pratica: per sperare di ottenere le attenuanti generiche, non basta la semplice richiesta della difesa. È necessario che emergano elementi positivi concreti sulla personalità dell’imputato o sul suo comportamento post-reato, come una sincera resipiscenza. Questa decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione di tali circostanze, ma al contempo la vincola a una motivazione che, seppur sintetica, deve essere ancorata a elementi specifici e non manifestamente illogica. Per gli avvocati, ciò significa che il ricorso in Cassazione per contestare il diniego delle attenuanti ha scarse probabilità di successo se si limita a criticare la valutazione del giudice senza individuare un vizio logico o una violazione di legge.
Può un giudice negare le attenuanti generiche basandosi su un solo elemento?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall’art. 133 del codice penale, come la personalità del colpevole o la gravità del reato, senza dover analizzare ogni singola argomentazione difensiva.
La mancanza di pentimento dell’imputato è un motivo valido per negare le attenuanti generiche?
Sì, l’ordinanza stabilisce che l’assenza di elementi positivi di valutazione e la mancanza di manifestazioni di resipiscenza (pentimento) da parte dell’imputato costituiscono una motivazione congrua e sufficiente per negare il beneficio delle attenuanti generiche.
È possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per chiedere una nuova valutazione dei fatti del processo?
No, il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove. La Corte lo ha dichiarato inammissibile proprio perché il motivo di ricorso mirava, in realtà, a un riesame del merito, attività di esclusiva competenza del Tribunale e della Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38081 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GAETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 .
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul punto dedotto, rimarcando, ai fini del diniego del beneficio l’assenza di positivi elementi di valutazione e la mancanza di manifestazioni di resipiscenza da parte dell’imputato.
Rilevato che le argomentazioni richiamate devono essere reputate idonee a rendere conto del decisum: secondo consolidato orientamento di questa Corte la ratio dell’istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente»).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH