Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38041 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.116, commi 17, d.lgs. 30 aprile 1990, n.285.
L’unico motivo di impugnazione, con il quale l’imputato si è doluto del mancato contenimento del trattamento sanzionatorio, è inammissibile atteso che ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppat sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell’esercizio valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra ne discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fis pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., s è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuo valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 200 Cilia, Rv. 23885101), ricordando altresì che non è necessaria una specifica dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata – come nel c di specie – una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288).
Inammissibile è altresì il punto del ricorso attinente al diniego d circostanze attenuanti generiche.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenz di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la rifor dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, co modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, a della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stat incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, R 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazio insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia c anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 de 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prender
esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un so elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di sp quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di quals elemento positivo – anche in specifica relazione al contegno processuale – idon a giustificare l’applicazione delle relative circostanze attenuanti.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
La Ptsid1nte