Attenuanti Generiche: La Valutazione del Giudice e i Limiti del Controllo
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini di questa discrezionalità e i limiti del controllo che può essere esercitato in sede di legittimità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio questi principi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato. La Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe errato nel non concedere una diminuzione di pena ulteriore, limitandosi a un giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno opposto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, sebbene di natura processuale, si fonda su un principio sostanziale consolidato: le valutazioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze sono espressione di un potere discrezionale del giudice di merito. Tale giudizio non può essere messo in discussione in sede di Cassazione, a meno che non risulti viziato da un’evidente illogicità o da un puro arbitrio.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della motivazione risiede nel concetto di “diritto vivente” citato dalla Corte. I giudici hanno sottolineato che il sindacato di legittimità è escluso quando la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione sufficiente. Ma cosa si intende per “sufficiente” in questo contesto? La Cassazione, richiamando una storica sentenza delle Sezioni Unite (la n. 10713 del 2010, nota come “Contaldo”), ha chiarito che anche una motivazione sintetica può essere adeguata.
Nel caso specifico, è sufficiente che il giudice ritenga la soluzione dell’equivalenza tra le circostanze come la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. La Corte di Appello aveva motivato la sua scelta affermando che la pena inflitta non era suscettibile di ulteriore riduzione, tenuto conto delle “peculiari modalità di realizzazione della condotta”. Per la Cassazione, questa argomentazione, seppur concisa, è immune da censure di illogicità, in quanto lega il bilanciamento delle circostanze a una valutazione concreta della gravità del fatto e della pena ritenuta giusta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un principio cruciale: ottenere una riforma della valutazione sulle attenuanti generiche in Cassazione è un’impresa ardua. Non basta sostenere che le attenuanti meritassero un peso maggiore; è necessario dimostrare un vizio logico palese nel ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito nel determinare la pena, purché la sua scelta sia ancorata a una motivazione che, per quanto breve, non sia arbitraria ma colleghi la decisione agli elementi concreti del caso. Di conseguenza, chi intende contestare tale giudizio deve articolare una critica che non si limiti a una diversa interpretazione dei fatti, ma che sveli una vera e propria crepa nel percorso argomentativo del giudice.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice di non concedere le attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti?
Sì, ma solo a condizioni molto restrittive. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, non essendo sufficiente una semplice diversa valutazione degli elementi a disposizione.
Quale tipo di motivazione è sufficiente per il giudice per giustificare il bilanciamento delle circostanze in equivalenza?
Secondo la Corte, è sufficiente anche una motivazione che si limiti a ritenere l’equivalenza la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena inflitta in concreto, ad esempio in ragione delle specifiche modalità della condotta, purché tale valutazione non sia illogica.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8771 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8771 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 23/11/1987
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo fino al 12 giugno 2018);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate e ritenute aggravanti, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione t opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realiz l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la pena irrogata non fosse suscettibile di ulteriore riduzione in ragi delle peculiari modalità di realizzazione della condotta);
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente