Attenuanti Generiche: La Cassazione chiarisce i poteri del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena al caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui criteri che giustificano il diniego di tali benefici, specialmente in presenza di una personalità dell’imputato ritenuta negativa e di numerosi precedenti penali. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i confini di questa valutazione.
I Fatti del Caso: Una Condanna e Tre Motivi di Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un individuo per diversi reati, tra cui ricettazione (art. 648 c.p.), false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) e violazioni in materia di armi (art. 4 L. 110/1975).
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando tre specifiche violazioni di legge e difetti di motivazione:
1. La mancata applicazione dell’attenuante speciale per la ricettazione di valore particolarmente tenue.
2. L’erroneo riconoscimento della recidiva.
3. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato tutte le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, la decisione della Corte d’Appello era ben motivata, congrua in fatto e corretta in diritto, non lasciando spazio a censure.
Le Motivazioni: Analisi delle attenuanti generiche e della pericolosità sociale
La Suprema Corte ha esaminato punto per punto i motivi del ricorso, fornendo una motivazione chiara per la sua decisione di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
L’Attenuante del Valore del Bene Ricettato
Il primo motivo di ricorso riguardava la mancata applicazione dell’attenuante prevista per la ricettazione di beni di valore particolarmente esiguo. La Corte ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato, sottolineando che il valore del mezzo oggetto di ricettazione, pari a 4.600,00 euro, non poteva in alcun modo essere considerato ‘irrisorio’. Di conseguenza, la Corte territoriale aveva correttamente escluso la possibilità di applicare tale beneficio.
La Valutazione della Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo al riconoscimento della recidiva, è stato giudicato infondato. I giudici di Cassazione hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse adeguatamente motivato la sua scelta. I reati contestati, uniti al comportamento dell’imputato (che aveva fornito false generalità per sottrarsi ai controlli di polizia), costituivano un ‘indice certo della accresciuta pericolosità’ dello stesso. Questo comportamento dimostrava una propensione a delinquere che giustificava pienamente l’applicazione della recidiva.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e il ruolo dell’art. 133 c.p.
Il punto cruciale della decisione riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha stabilito che i giudici di merito avevano agito correttamente nel negare tale beneficio. La valutazione si è basata sui criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale, con particolare riferimento ai ‘numerosi precedenti penali’ e alla ‘personalità negativa’ dell’imputato.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: per negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto ad esaminare analiticamente tutti i parametri dell’art. 133 c.p. È sufficiente che specifichi a quali di essi ha fatto riferimento per fondare la sua decisione. In questo caso, il richiamo ai precedenti e alla personalità dell’imputato è stato ritenuto più che sufficiente a giustificare il diniego, rendendo la sentenza immune da censure.
Le Conclusioni: I Limiti alla Discrezionalità del Giudice
L’ordinanza in esame conferma che la concessione delle attenuanti generiche non è un atto dovuto, ma una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere però ancorata a elementi concreti desumibili dagli atti processuali. La presenza di un curriculum criminale significativo e di una personalità che denota una spiccata tendenza a violare la legge rappresenta un ostacolo quasi insormontabile all’ottenimento di sconti di pena. La decisione ribadisce che il giudice può legittimamente fondare il suo diniego anche solo su alcuni degli indici previsti dall’art. 133 c.p., purché la sua motivazione sia logica e coerente.
Quando può essere negata l’attenuante per ricettazione di valore particolarmente tenue?
L’attenuante può essere negata quando il valore del bene non è considerato ‘irrisorio’. Nel caso di specie, un valore di 4.600,00 euro è stato ritenuto sufficientemente significativo da escludere l’applicazione di tale beneficio.
Quali elementi possono giustificare il riconoscimento della recidiva?
Secondo la Corte, la recidiva è giustificata quando i reati commessi, unitamente a comportamenti come fornire false generalità per sottrarsi ai controlli di polizia, costituiscono un ‘indice certo della accresciuta pericolosità’ dell’imputato.
Il giudice deve esaminare tutti i criteri dell’art. 133 c.p. per negare le attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che non è necessario un esame di tutti i parametri indicati dall’art. 133 c.p. È sufficiente che il giudice specifichi a quali di essi ha inteso fare riferimento, come i precedenti penali e la personalità negativa dell’imputato, per motivare adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50286 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50286 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/02/1990
avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. 7143/2019
FATTO E DIRITTO
NOME a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna per i reati di cui ai capi (art. 648 cod. pen), b) ( art. 495 cod. pen.) e c) (art. 4 L. 110/1975), deducendo:
violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell attenuante di cui al secondo comma dell’ art. 648 cod. pen.;
violazione di legge e difetto di motivazione relativamente al riconoscimento della contestata recidiva;
-difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la motivazione si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la poss riqualificare la condotta ai sensi dell’ art. 648 cpv cod. pen. anche tenuto conto del valore d mezzo oggetto di ricettazione, certamente non irrisorio, pari a 4.600,00 euro.
2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la corte di appello ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell’ imputato, capace pure di sottrarsi ai controlli dell’ autorità di P.S. for false generalità.
2.3. Parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo.
Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all’art. 133 c.p., evidenziando anche numerosi precedenti penali dell’ imputato e la personalità negativa dello stesso. La Suprema Corte ha, d’altronde, più volte affermato che ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenu generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 1 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifich quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 Settembre 2019
II consigliere estensore
II presidente