Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37054 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BONEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la NOME svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del it Tribunale di Benevento dell’ 8 novembre 2017, con la sentenza jrnpugnata, ha ridotto ad anni uno di reclusione ed euro 1600,00 di multa la p na inflitta nei confronti di COGNOME NOMENOME NOME NOME al reato di cui all’ art. 78, riqualificat nella fattispecie più lieve di cui al quinto comma, d.P.R. n. 309/1990.
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, facendo valere un motivo relativo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento de le circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza irnpugnata ha esplicitamente affermato (punto 6) che le circostanze generiche, in concreto, non erano concedibili per la gravità oggettiva del fatto desumibile da e modalità di consumazione della stessa condotta (descritta nel capo el’innputzione, che si riferisce a plurimi quantitativi di sostanza tipi marijuana rinvenut in vari punt dell’abitazione ed all’accertamento della cessione nell’immediatezza, della stessa), non essendo rilevante l’ammissione dell’addebito a fronte di dn compendio probatorio ormai acquisito. L’appellante aveva fatto valere, a fondamento del motivo d’impugnazione sul punto, la sola circostanza dell’amMissione della condotta senza fornire alcuna versione alternativa.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferim a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, d Ile specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato. (Sez. 3, n. 2233 d l 17/06/2021 (dep. 20/01/2022) Rv. 282693 – 01; n. 707 del 1998 Rv. 209443 – 01, N. 23055 del 2013 Rv. 256172 – 01).
A tali principi la sentenza si è attenuta, per cui il ricorso è Hinifestamente infondato.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato ina conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese p non sussistendo ragioni di esonero – al pagamento della somma d missibile con ocessuali e euro tremila
in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore del la Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2024.