Circostanze Attenuanti Generiche: La Personalità dell’Imputato è Decisiva
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 36849/2024) chiarisce i criteri che possono legittimamente portare al loro diniego, sottolineando il peso dei precedenti penali e della personalità complessiva dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 1, del DPR 309/1990. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello di Milano. In particolare, sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente negato la concessione delle attenuanti generiche utilizzando gli stessi elementi (i precedenti penali) già considerati per applicare l’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato la decisione della Corte territoriale, ritenendo la motivazione del diniego pienamente legittima. Secondo la Suprema Corte, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può basarsi sulla semplice assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis del codice penale. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Le Motivazioni: Il Ruolo delle Circostanze Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione del ruolo e dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza: il giudice non è tenuto a cercare attivamente elementi per ridurre la pena, ma deve valutare quelli presenti nel fascicolo processuale.
L’Assenza di Elementi Positivi come Criterio Decisivo
La Cassazione sottolinea che, per negare le attenuanti, è sufficiente motivare sull’assenza di elementi positivi apprezzabili a favore del reo. Non è necessario che sussistano specifiche circostanze negative. La riforma del 2008 ha ulteriormente rafforzato questo orientamento, specificando che il solo stato di incensuratezza (ovvero l’assenza di precedenti condanne) non è, di per sé, un fattore sufficiente per ottenere lo sconto di pena. Di conseguenza, a maggior ragione, la presenza di precedenti penali può essere un solido fondamento per il diniego.
La Personalità Negativa dell’Imputato
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la “negativa personalità dell’imputato”. Questa valutazione non era basata solo sui precedenti penali, ma anche su altri fattori: la sua persistente dedizione all’attività di spaccio e, fatto particolarmente grave, la commissione del reato mentre era già sottoposto a una pena alternativa per una precedente condanna. Questi elementi, nel loro insieme, dipingono un quadro di scarsa resipiscenza e di pericolosità sociale che giustifica pienamente la decisione di non concedere alcun beneficio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la valutazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche è globale e si concentra sulla figura dell’imputato nella sua interezza. Non si tratta di un automatismo, ma di un giudizio ponderato che tiene conto di tutti gli indicatori disponibili. Per la difesa, ciò significa che non basta evidenziare la mancanza di elementi negativi; è fondamentale portare all’attenzione del giudice elementi positivi concreti e apprezzabili, come un comportamento processuale collaborativo, un’effettiva attività di reinserimento sociale o un sincero pentimento. In assenza di tali fattori, la presenza di precedenti penali e di una condotta di vita contraria alla legge costituisce una base solida e difficilmente contestabile per il diniego del beneficio.
È sufficiente non avere precedenti penali per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
No, secondo la Corte, soprattutto dopo la riforma dell’art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è più un elemento sufficiente per la concessione automatica delle attenuanti generiche.
Il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sull’assenza di elementi positivi?
Sì, la giurisprudenza consolidata afferma che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con la semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo a favore dell’imputato.
Quali elementi indicano una ‘personalità negativa’ che giustifica il diniego delle attenuanti?
Nel caso esaminato, la Corte ha considerato come indici di personalità negativa i precedenti penali, la dedizione allo spaccio di stupefacenti e il fatto che il reato fosse stato commesso mentre l’imputato era sottoposto a una pena alternativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Co di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condan ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 1, DPR 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego RAGIONE_SOCIALE circos attenuanti generiche. I giudici di merito avevano valorizzato gli stessi elementi fon recidiva applicata, ossia i precedenti penali dell’imputato.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Cort principio per cui il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può e legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno posi maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della qu della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incens dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283
01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, GLYPH Rv. 270986 GLYPH 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03).A tali principi si è attenuta territoriale, rilevando la mancanza di elementi positivi apprezzabili, considerata la personalità dell’imputato, dedito allo spaccio di stupefacenti mentre era sottoposto alternativa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE processuali e al versamento della somma di euroIremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
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