Attenuanti generiche: la Cassazione conferma il diniego per personalità negativa
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle peculiarità del fatto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 36706 del 2024, ribadisce i principi che guidano la valutazione del giudice, chiarendo quando il diniego di tali attenuanti sia pienamente legittimo, specialmente in presenza di una spiccata pericolosità sociale del reo.
Il caso in esame: ricorso contro recidiva e diniego delle attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava due vizi di motivazione. Il primo riguardava il riconoscimento della recidiva, ritenuto ingiustificato. Il secondo, e più centrale, concerneva il trattamento sanzionatorio, in particolare la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui non erano state riconosciute circostanze favorevoli che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. La difesa sosteneva che la decisione si basasse su una valutazione insufficiente degli elementi a favore dell’imputato.
La decisione della Corte di Cassazione: il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da un apparato argomentativo solido e coerente, immune dalle censure sollevate dalla difesa.
In primo luogo, riguardo alla recidiva, la Cassazione ha evidenziato come la Corte di merito avesse correttamente sottolineato l’idoneità della condotta criminosa a rivelare un’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, comprovata dai suoi numerosi e specifici precedenti penali.
In secondo luogo, e con particolare riguardo al tema delle attenuanti generiche, la Corte ha stabilito che la decisione di negarle era stata ampiamente e correttamente giustificata.
Le motivazioni: discrezionalità del giudice sulle attenuanti generiche
La parte centrale della pronuncia si concentra sui principi che regolano la concessione o il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha chiarito due aspetti fondamentali.
La valutazione della personalità e la gravità del fatto
La sentenza impugnata aveva motivato il diniego delle attenuanti facendo riferimento alla “negativa personalità dell’imputato” e alla “gravità del fatto”. Secondo la Cassazione, questo tipo di motivazione è pienamente sufficiente e legittimo. I precedenti penali, soprattutto se specifici e numerosi, sono un elemento valido per desumere una personalità incline a delinquere e, quindi, per negare un beneficio che presuppone una valutazione complessivamente favorevole del reo.
Il principio di sufficienza della motivazione
La Corte ha inoltre ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale: ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in esame e a confutare ogni singola argomentazione difensiva. È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti di preponderante rilevanza nella sua decisione. In altre parole, se il giudice ritiene che elementi negativi come i precedenti penali e la gravità del reato siano così prevalenti da oscurare qualsiasi altro fattore potenzialmente positivo, può limitarsi a motivare su questi aspetti per giustificare il diniego. Non è tenuto a un’analitica disamina di ogni deduzione della difesa.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza consolida la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Essa chiarisce che una motivazione incentrata sulla personalità negativa dell’imputato, desunta da una storia criminale significativa, è un fondamento solido per negare il beneficio. La decisione sottolinea che l’obiettivo delle attenuanti non è quello di garantire uno sconto di pena automatico, ma di personalizzare la sanzione in base a elementi meritevoli, che in questo caso erano stati ritenuti assenti. Per la difesa, ciò significa che per ottenere le attenuanti è necessario fornire elementi concreti e positivi sulla condotta di vita dell’imputato, capaci di controbilanciare efficacemente gli aspetti negativi come i precedenti penali.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali di un imputato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il giudice può negare le attenuanti generiche basando la sua valutazione sulla personalità negativa dell’imputato e sulla gravità del fatto, elementi che possono essere legittimamente desunti da numerosi e specifici precedenti penali che indicano un’accresciuta pericolosità sociale.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice è tenuto a contestare ogni argomento presentato dalla difesa?
No, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, il giudice non è tenuto a esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente che indichi gli elementi che ha ritenuto di preponderante rilevanza per la sua decisione, come la personalità dell’imputato o la gravità del reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La conseguenza per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36706 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta recidiva; 2. Vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l’idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dall’imputato.
Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marciano’, Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 – 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 – 01).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata ampiamente giustificata in motivazione attraverso il richiamo alla negativa personalità dell’imputato e alla gravità del fatto;
ritenuto che, in base alla consolidatala giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti di preponderante rilevanza (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore