Attenuanti Generiche: la Cassazione Conferma il Diniego Basato sui Precedenti Penali
Il tema delle attenuanti generiche, disciplinate dall’art. 62-bis del codice penale, è centrale nel diritto penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i solidi principi che giustificano il loro diniego, chiarendo come la valutazione della personalità dell’imputato, basata su elementi oggettivi come i precedenti penali, sia un fattore decisivo.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro il Diniego
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). L’imputato lamentava, tramite il suo difensore, l’erronea applicazione dell’art. 62-bis c.p., sostenendo di avere diritto alla concessione delle attenuanti generiche negate dalla Corte d’Appello. Il ricorso mirava a ottenere una riconsiderazione della sua posizione e, di conseguenza, una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che i motivi del ricorso fossero generici, non si confrontassero adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e si ponessero in contrasto con la consolidata giurisprudenza.
La Valutazione della Personalità dell’Imputato
Il punto cruciale della decisione risiede nella motivazione offerta dalla Corte di merito, ritenuta congrua e logicamente corretta dalla Cassazione. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti mettendo in evidenza tre elementi chiave:
1. La personalità negativa dell’imputato: desunta dai suoi numerosi precedenti penali, alcuni dei quali specifici per la stessa tipologia di reato.
2. La gravità del fatto: un elemento oggettivo che il giudice deve sempre considerare.
3. L’assenza di elementi positivi: la difesa non aveva fornito prove di un cambiamento di vita o altri fattori meritevoli di una valutazione favorevole.
I Limiti del Giudizio di Cassazione
La Corte ha inoltre ricordato che il giudizio di cassazione non è una terza istanza di merito. È inammissibile una censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, a meno che la determinazione del giudice precedente non sia frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. In questo caso, la decisione della Corte d’Appello era ben motivata e ancorata a criteri legali e giurisprudenziali.
Le Motivazioni della Decisione: Precedenti Penali e Genericità del Ricorso
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su due pilastri. In primo luogo, la Corte richiama un proprio precedente (Sez. 2, n. 3896 del 2016), secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è obbligato a esaminare e confutare ogni singola argomentazione difensiva. È sufficiente che indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ostacolano la concessione del beneficio. In tale contesto, anche i soli precedenti penali possono bastare, poiché attraverso di essi il giudice formula, seppur implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato. In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato generico perché non ha mosso una critica specifica e puntuale alle ragioni esposte nella sentenza d’appello, limitandosi a riproporre le proprie istanze in modo astratto.
Le Conclusioni: Criteri per il Diniego delle Attenuanti Generiche
Questa pronuncia consolida l’orientamento secondo cui il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando fondato su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e delle circostanze del reato. Non è necessaria una motivazione analitica su ogni aspetto, ma è sufficiente un’argomentazione logica che evidenzi gli elementi negativi prevalenti, come i precedenti penali. Per la difesa, ciò significa che per sperare di ottenere il beneficio è fondamentale presentare elementi positivi concreti e specifici, capaci di controbilanciare gli aspetti negativi e di dimostrare un percorso di ravvedimento.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali dell’imputato?
Sì, la Corte di Cassazione ha ribadito che le attenuanti generiche possono essere negate anche solo sulla base dei precedenti penali, poiché questi elementi sono sufficienti a formulare un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve confutare ogni argomento della difesa?
No, non è necessario. La giurisprudenza ritiene sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, senza che il giudice debba esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare la congruità della pena decisa dal giudice di merito?
No, nel giudizio di cassazione è inammissibile una censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, a meno che la decisione del giudice di merito non sia il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ISNELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.
Considerato che i rilievi articolati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ritenuto che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno della mancata concessione delle attenuanti generiche, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici, la gravità del fatto e l’assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini riconoscimento del beneficio.
Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 dei 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore