Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36606 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME a mezzo del difensore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, insufficienza della motivazione, contraddittorietà e insufficienza degli elementi di prova a carico dell’imputato; 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza della motivazione in ordine all’eccessiva severità della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, l cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili i termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza, laddove ha posto in rilievo, dopo attenta analisi, l’attendibilità delle dichiarazio rese dall’acquirente della sostanza, ritenute correttamente utilizzabili.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena, inferiore alla media edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena irrogata e posto in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio invocato.
Considerato che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, COGNOME, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), quando la pena sia stata determinata in misura inferiore alla misura media edittale.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Considerato che la motivazione è immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, R 270986 – 01:”Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge
24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
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Il Consigliere estensore
Il residente