Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego Basato sui Precedenti Penali
Le attenuanti generiche, disciplinate dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito di negare tali circostanze, specialmente in presenza di precedenti penali e assenza di elementi favorevoli.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso analizzato riguarda il ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che la sua richiesta fosse stata ingiustamente respinta.
La Corte d’Appello aveva basato la propria decisione su due elementi principali: la significativa capacità criminale dell’imputato, desumibile dai suoi precedenti penali, e l’assenza di elementi positivi che potessero giustificare una mitigazione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno innanzitutto sottolineato che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere oggetto di un nuovo esame davanti alla Cassazione, se non in caso di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero correttamente esercitato il loro potere, valorizzando in modo logico e coerente elementi concreti come i precedenti penali e la mancanza di segnali di ravvedimento o di elementi favorevoli.
Le Motivazioni: La Valutazione del Giudice di Merito
Il punto centrale della motivazione della Cassazione risiede nel richiamo a un consolidato principio giurisprudenziale. Non è necessario che il giudice, nel negare le attenuanti generiche, prenda in esame e confuti analiticamente ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa o risultante dagli atti.
È sufficiente, come avvenuto nel caso in esame, che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi e di maggior peso per fondare il giudizio negativo. Una volta che il giudice ha fornito una spiegazione logica basata su fattori rilevanti (come la capacità criminale), tutti gli altri elementi di segno opposto si considerano implicitamente superati e disattesi. Questa impostazione garantisce un equilibrio tra il diritto di difesa e l’esigenza di non appesantire le motivazioni con la disamina di ogni dettaglio irrilevante ai fini della decisione finale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale per la pratica forense: la richiesta di concessione delle attenuanti generiche deve essere supportata da elementi concreti e significativi, capaci di incidere positivamente sulla valutazione complessiva della personalità dell’imputato. La mera assenza di elementi negativi o la presenza di fattori di scarso rilievo non sono sufficienti a obbligare il giudice a concedere il beneficio. La decisione conferma che la valutazione del giudice di merito, se basata su una motivazione logica e aderente ai fatti, come la presenza di precedenti penali, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Quando un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche quando valuta negativamente elementi come la capacità criminale dell’imputato, desunta ad esempio dai precedenti penali, e rileva la mancanza di fattori favorevoli che possano giustificare una riduzione della pena.
Nel negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi presentati dalla difesa?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Questa motivazione è considerata sufficiente a superare e disattendere tutti gli altri elementi, favorevoli o sfavorevoli, non esplicitamente menzionati.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la valutazione del giudice sul diniego delle attenuanti?
No, la valutazione sulla concessione delle attenuanti è un giudizio di merito. Non può essere contestata in sede di legittimità, ovvero davanti alla Corte di Cassazione, a meno che la motivazione del giudice non sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art, 62 -bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità;
rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e l mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli al da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.