Attenuanti Generiche: La Cassazione Spiega i Criteri per il Diniego
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali nel processo penale, capace di incidere notevolmente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i principi che guidano il giudice in questa delicata valutazione, sottolineando come la decisione di negarle possa fondarsi su elementi specifici e decisivi, senza la necessità di un’analisi onnicomprensiva di ogni fattore. Analizziamo insieme la pronuncia per comprendere meglio la logica del sistema sanzionatorio.
Il Caso in Esame: Ricorso contro la Pena per Insolvenza Fraudolenta
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). L’imputato contestava la sentenza su due fronti principali:
1. Carenza di motivazione: A suo dire, i giudici non avevano adeguatamente giustificato la scelta di applicare una pena detentiva superiore al minimo previsto dalla legge.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava la violazione degli articoli 62-bis e 133 del codice penale, ritenendo contraddittoria la motivazione con cui i giudici di secondo grado gli avevano negato il beneficio.
In sostanza, il ricorrente chiedeva una pena più mite, sia nella sua misura base sia per effetto delle circostanze attenuanti.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello era esente da vizi logici e giuridici, sia per quanto riguarda la determinazione della pena, sia per il diniego delle attenuanti generiche. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
L’ordinanza offre spunti di riflessione importanti sul potere discrezionale del giudice di merito. La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, fornendo una motivazione chiara e in linea con il suo orientamento consolidato.
La Congruità della Pena Detentiva
Sul primo punto, la Cassazione ha ritenuto il motivo ‘manifestamente infondato’. La Corte territoriale, infatti, aveva correttamente motivato la scelta di una pena superiore al minimo edittale sulla base di elementi concreti e rilevanti:
* La gravità della condotta e l’entità del danno provocato alla persona offesa.
* L’intensa capacità criminale dell’imputato, desumibile dalla sua spregiudicatezza, dai numerosi precedenti penali specifici e dalla totale assenza di un risarcimento del danno.
Questo percorso motivazionale è stato giudicato logico, coerente e conforme ai principi giurisprudenziali in materia di trattamento sanzionatorio.
Il Principio di Autosufficienza nella Valutazione delle Attenuanti
Il punto centrale della pronuncia riguarda il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento di tali circostanze, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti ‘decisivi’ o ‘comunque rilevanti’.
Nel caso specifico, i giudici d’appello avevano correttamente valorizzato, come ostativi alla concessione del beneficio:
* I precedenti penali dell’imputato, indicativi di un’elevata capacità criminale.
* La mancata restituzione dei beni alla persona offesa.
* L’assenza di qualsiasi forma di risarcimento.
Questi elementi, secondo la Corte, erano sufficienti a giustificare la decisione, superando e assorbendo implicitamente ogni altro potenziale fattore favorevole.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Essa chiarisce che, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, non basta la semplice presenza di qualche elemento a favore del reo. Il giudice ha il potere di negarle se individua fattori negativi di particolare peso, come una spiccata tendenza a delinquere o un totale disinteresse per le conseguenze del reato sulla vittima. La decisione conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella personalizzazione della pena, purché la sua valutazione sia ancorata a elementi concreti e la motivazione risulti logica e non contraddittoria.
Quando un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando la sua decisione si basa su elementi negativi ritenuti decisivi, come l’intensa capacità criminale dell’imputato (desunta dai precedenti penali) e la sua condotta successiva al reato, quale la mancata restituzione o il mancato risarcimento del danno alla vittima.
Per giustificare una pena superiore al minimo, quali elementi deve considerare il giudice?
Per applicare una pena superiore al minimo, il giudice deve motivare la sua scelta facendo riferimento a criteri specifici, come la gravità della condotta, l’entità del danno provocato alla persona offesa, la spregiudicatezza manifestata e la presenza di numerosi precedenti penali.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate perché il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BORGOMANERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla scelta della pena detentiva per il reato di cui 641 cod. peli., è rnahrrestamente infondato; la Corte tercitoriale -iia correttamente rimarcato come la gravità della condotta e del danno provocato alla persona offesa, l’intensa capacità criminale desumibile dalla spregiudicatezza manifestata dal ricorrente, dai numerosi precedenti penali specifici e dalla mancanza di risarcimento (vedi pag. 6 della sentenza impugnata) abbiano reso necessario l’applicazione della pena detentiva in misura superiore al minimo edittale, fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione e determinazione del trattamento sanzionatorio; all’art.
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità;
rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, l’intensa capacità criminale del ricorrente desurrible dai p:ecedenti penali, la mancata restituzione dei beni alla persc: offesa e l’assenza di alcuna forma di risarcimento (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dei!a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.