Attenuanti Generiche: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la sua valutazione è ampiamente discrezionale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini del proprio sindacato riguardo alla decisione del giudice di merito di negare tali circostanze, specialmente in presenza di precedenti penali a carico dell’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 343 del codice penale. L’unico motivo di doglianza sollevato in sede di legittimità riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’Appello aveva fondato la propria decisione negativa sulla base dei precedenti penali dell’imputato, ritenendoli un elemento ostativo al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno confermato la piena legittimità della decisione della Corte territoriale, sottolineando come la motivazione fornita fosse congrua e immune da vizi logici. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: i criteri per la valutazione delle attenuanti generiche
Il cuore della pronuncia risiede nella riaffermazione di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. La valutazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche costituisce un ‘giudizio di fatto’ che rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale giudizio diventa insindacabile in sede di Cassazione a condizione che sia sorretto da una motivazione non contraddittoria e che tenga conto degli elementi rilevanti, tra cui quelli indicati dall’art. 133 del codice penale.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato i precedenti penali dell’imputato come elemento preponderante per escludere il beneficio. La Cassazione ribadisce che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p., ma può ritenere decisivi solo alcuni di essi, come appunto la presenza di un curriculum criminale che denota una certa propensione a delinquere. La motivazione, anche se sintetica o basata sul richiamo a specifici elementi, è sufficiente se permette di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza conferma che la strategia difensiva in appello e in Cassazione non può limitarsi a una generica richiesta di concessione delle attenuanti. È necessario, invece, evidenziare specifici vizi logici o contraddizioni palesi nella motivazione del giudice di merito. La sola presenza di elementi potenzialmente favorevoli all’imputato non è sufficiente a scalfire una decisione negativa, se questa è adeguatamente fondata su elementi di segno contrario, come i precedenti penali. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’appello su questo punto deve essere costruito in modo da dimostrare l’illogicità della valutazione del giudice, piuttosto che limitarsi a proporre una diversa e più favorevole interpretazione dei fatti.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate principalmente a causa dei precedenti penali dell’imputato, che la Corte d’Appello ha considerato come elemento preponderante per escludere il beneficio.
Qual è il potere del giudice nel concedere o negare le attenuanti generiche?
Il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale. La sua valutazione è un giudizio di fatto che non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione, a patto che la motivazione sia logica, non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati decisivi ai sensi dell’art. 133 c.p.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice sulle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti che hanno portato alla negazione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui ali’ art 343 cod. pen.
L’unico motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali dell’imputato. Si ribadisce che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, come nel caso in esame (pag. 4), anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigtér estensore
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