Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice di Fronte al Danno
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi di personalizzazione della pena nel nostro ordinamento penale. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa discrezionalità, soprattutto quando il reato ha causato un grave pregiudizio alla vittima.
Il Caso: Ricorso Contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso si concentrava proprio sulla mancata applicazione di queste circostanze, ritenuta ingiusta dal condannato. La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente ponderato tutti gli elementi a favore del proprio assistito.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile e manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti processuali.
Il Principio di Sufficienza della Motivazione
Secondo la Suprema Corte, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. La motivazione è considerata completa e logica quando si fonda su aspetti centrali che, da soli, sono in grado di giustificare la scelta operata, superando e assorbendo ogni altra possibile valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fondato la propria decisione su un elemento di particolare gravità: il grave danno, sia patrimoniale che fisico, cagionato alla persona offesa. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione esente da vizi logici e pienamente idonea a sorreggere il diniego delle attenuanti. La considerazione della serietà delle conseguenze del reato sulla vittima è stata valutata come un fattore preponderante, tale da rendere irrilevanti altri elementi che, isolatamente, avrebbero potuto giocare a favore dell’imputato. Di fronte a un pregiudizio così significativo, la richiesta di una pena più mite è stata respinta in quanto la valutazione del giudice di merito è risultata corretta e insindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Si conferma che un ricorso in Cassazione basato esclusivamente su questo punto ha scarse probabilità di successo se la decisione impugnata è sorretta da una motivazione logica e incentrata su elementi concreti e decisivi. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva deve mirare a smontare la logicità della motivazione del giudice di merito, piuttosto che limitarsi a elencare elementi favorevoli non considerati. La gravità del danno alla vittima rimane uno dei fattori principali che possono legittimamente orientare il giudice verso una maggiore severità sanzionatoria, escludendo la concessione di benefici.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi, i quali possono superare e rendere irrilevanti tutte le altre valutazioni.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o assente. Il ricorso non è consentito se si limita a richiedere una nuova e diversa valutazione dei fatti, che è preclusa in sede di legittimità.
Quale elemento è stato considerato decisivo in questo caso per negare le attenuanti?
L’elemento decisivo è stato il grave danno patrimoniale e fisico causato alla persona offesa. La Corte ha ritenuto che questo fattore, da solo, fosse sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9033 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9033 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 057JCPQ) nato il 17/02/1992
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi o comunque rilevanti, quali, nel caso di specie, il grave danno patrimoniale e fisico cagionato alla p.o., rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 18/02/2025