Attenuanti Generiche: la Cassazione conferma il no se ci sono precedenti penali
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questa discrezionalità, confermando che i precedenti penali dell’imputato possono legittimamente giustificare il loro diniego. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire meglio come i giudici valutano questo aspetto cruciale per la determinazione della pena.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale), ha presentato ricorso in Cassazione dopo che la Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la sua condanna. L’unico motivo del ricorso si concentrava sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. L’imputato sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel negargli questo beneficio.
La Questione Giuridica: il diniego delle attenuanti generiche
Il nucleo della questione legale ruota attorno ai criteri che il giudice di merito deve seguire per concedere o negare le attenuanti generiche. Queste circostanze, non tipizzate dal legislatore, permettono al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Il ricorso sollevava il dubbio sulla correttezza della motivazione adottata dalla Corte d’Appello, che aveva basato la sua decisione negativa principalmente sull’esistenza di precedenti penali a carico dell’imputato.
La Decisione della Cassazione e il ruolo delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato come la decisione della Corte d’Appello fosse “congruamente motivata” proprio sulla base dei precedenti penali. Questo elemento, secondo la Cassazione, è un fattore rilevante che il giudice può e deve considerare nel suo giudizio complessivo ai sensi dell’art. 133 del codice penale.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche costituisce un “giudizio di fatto”. Ciò significa che spetta al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) soppesare gli elementi a favore e contro l’imputato. Questo giudizio è “insindacabile in sede di legittimità”, ovvero la Cassazione non può entrare nel merito della decisione e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti. Il controllo della Suprema Corte si limita a verificare che la motivazione sia logica, non contraddittoria e che abbia tenuto conto degli elementi pertinenti, anche solo richiamandoli. Nel caso di specie, il riferimento ai precedenti penali è stato ritenuto un argomento sufficiente e non illogico per giustificare il diniego del beneficio. Confermando la decisione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la presenza di precedenti penali è un ostacolo significativo all’ottenimento delle attenuanti generiche. La decisione del giudice di merito di negarle sulla base di questo unico elemento è considerata legittima, a patto che sia esplicitata in motivazione. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che per sperare in una riduzione di pena tramite le generiche, è fondamentale presentare elementi positivi concreti sulla condotta di vita e processuale, in grado di controbilanciare efficacemente gli aspetti negativi come, appunto, un passato criminale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione.
Quale elemento è stato decisivo per la Corte d’Appello nel negare le attenuanti generiche?
L’elemento decisivo considerato dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche sono stati i precedenti penali dell’imputato.
Qual è il potere della Corte di Cassazione riguardo alla concessione delle attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione non può decidere nel merito se concedere o meno le attenuanti, ma può solo controllare che la motivazione del giudice di merito sia logica, non contraddittoria e basata sugli elementi previsti dalla legge (art. 133 cod. pen.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35896 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui alli ar
337 cod. pen.
L’unico motivo avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato sulla base dei precedenti penali dell’imputato. Si ribadisce che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, come nel caso in esame, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini del concessione o dell’esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
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