Attenuanti generiche: il potere discrezionale del giudice e i precedenti penali
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice personalizza la pena in base alle specificità del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini del potere discrezionale del giudice in materia, chiarendo come elementi quali la gravità del fatto e i precedenti penali dell’imputato possano giustificare il loro diniego. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
Il Caso in Esame: Ricorso per Furto Pluriaggravato
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per due episodi di furto pluriaggravato, pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, sosteneva che i reati avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
La questione della prescrizione
Il primo motivo di ricorso è stato rapidamente liquidato dalla Suprema Corte come manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che, per il reato di furto pluriaggravato, il termine massimo di prescrizione è di dodici anni e sei mesi. Effettuando un rapido calcolo, la Corte ha stabilito che tale termine sarebbe scaduto solo nel 2027, ben oltre la data della decisione. Di conseguenza, la questione della prescrizione non poteva trovare accoglimento.
Il diniego delle attenuanti generiche e il ruolo dei precedenti penali
Il cuore della pronuncia risiede nel secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’imputato contestava la decisione dei giudici di merito di non concedergli questo beneficio. La Cassazione ha ritenuto anche questa censura manifestamente infondata, offrendo importanti spunti sul potere discrezionale del giudice.
La Corte ha sottolineato che la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un ampio potere valutativo del giudice di merito. Per motivare la propria scelta, il giudice può attingere a tutti gli elementi di valutazione indicati nell’art. 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Le Motivazioni della Corte
Nello specifico, la Corte ha stabilito che per negare le attenuanti generiche è sufficiente una motivazione basata sulla valutazione della gravità del fatto e sulla pericolosità sociale dell’imputato. Nel caso di specie, tale pericolosità era stata desunta in modo logico e coerente dai precedenti penali che gravavano sull’imputato. La presenza di un passato criminale è stata quindi considerata un indicatore valido della sua inclinazione a delinquere, sufficiente a giustificare una decisione di non attenuare la pena.
In sostanza, la decisione dei giudici di merito non è stata arbitraria, ma fondata su elementi concreti e pertinenti, pienamente rientranti nei parametri legali che guidano la discrezionalità giudiziale.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il provvedimento riafferma un principio consolidato: i precedenti penali di un imputato costituiscono un elemento di valutazione legittimo e spesso decisivo per il diniego delle attenuanti generiche. La valutazione del giudice, se logicamente motivata sulla base della gravità del reato e della personalità del reo, è insindacabile in sede di legittimità. Questo principio serve a garantire che la pena sia sempre adeguata non solo al fatto commesso, ma anche alla figura del suo autore.
Perché è stato respinto il motivo di ricorso sulle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse legittimo, in quanto il giudice di merito ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, motivando la decisione sulla base della gravità del fatto e della pericolosità sociale dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali.
I precedenti penali sono sufficienti per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo questa ordinanza, il giudice può basare il diniego delle attenuanti generiche sulla valutazione della pericolosità sociale dell’imputato, e i precedenti penali sono un elemento valido da cui desumere tale pericolosità, in conformità con i criteri dell’art. 133 del codice penale.
Per quale ragione il reato non è stato dichiarato prescritto?
Il reato di furto pluriaggravato ha un termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi. La Corte ha calcolato che tale termine non era ancora decorso al momento della decisione, poiché la scadenza era prevista per il 2027.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha confermato la pronunzia con la quale il giudice dell’udienza preliminare di Livorno, all’esito del giudizio celebrato con il rit abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine a due episodi di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di improcedibilità per intervenuto decorso del termine di prescrizione è manifestamente infondato in quanto, trattandosi di furto pluriaggravato, il termine massimo è di anni dodici e mesi sei che, pertanto andrà a scadere, rispettivamente, in data 28 ottobre 2027 per il delitto di cui al capo a) della rubrica e in data 25 novembre 2027 per il delitto di cui al capo b);
Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente censura vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale diretto alla concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche, può attingere elementi di valutazione anche dalle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., sicché, a motivare il diniego delle stesse, è sufficiente l valutazione della gravità del fatto e della pericolosità sociale dell’imputato desunta dai precedenti penali dai quali lo stesso è gravato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024