Attenuanti Generiche: La Cassazione Sancisce i Limiti alla Motivazione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, capace di incidere notevolmente sull’entità della pena. Tuttavia, cosa succede quando queste vengono negate? Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la motivazione del diniego non deve essere un’analisi enciclopedica di ogni elemento processuale, ma è sufficiente che sia logica e incentrata sugli aspetti decisivi. Approfondiamo questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto in abitazione, aggravato dalla condizione di minorata difesa della vittima. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità penale da parte della Corte di Appello di Bari, che aveva comunque ridotto la pena inflitta in primo grado, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su un unico, specifico motivo: la violazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Questione delle Attenuanti Generiche nel Ricorso
Il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero concesso il beneficio delle attenuanti generiche, sostenendo che la loro decisione fosse illegittima. Questo tipo di circostanze permette al giudice di adeguare la pena al caso concreto, tenendo conto di aspetti favorevoli all’imputato non previsti come attenuanti specifiche. La difesa, evidentemente, riteneva che nel processo fossero emersi elementi tali da giustificare una riduzione della pena su questa base.
Il Principio di Diritto espresso dalla Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e manifestamente infondato. Il fulcro della decisione risiede in un principio consolidato in giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Una volta che il giudice ha fornito una spiegazione logica e corretta basata su questi elementi chiave, tutti gli altri argomenti, anche se non esplicitamente menzionati, si considerano implicitamente superati e disattesi.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello di Bari fosse pienamente logica e corretta. Pertanto, la doglianza del ricorrente non era ammissibile in sede di legittimità, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado e non alla Cassazione, la quale si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un esercizio di discrezionalità del giudice di merito, il cui operato è difficilmente sindacabile in Cassazione se supportato da una motivazione coerente e non manifestamente illogica. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi a favore dell’imputato, ma è cruciale dimostrare l’illogicità o la contraddittorietà del ragionamento del giudice che li ha negati. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi palesemente infondati.
Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, poiché la sua valutazione su questi supera e disattende implicitamente tutti gli altri.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato avverso la sentenza della Corte d’Appello?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto manifestamente infondato, in presenza di una motivazione logica e corretta da parte del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35418 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato dallo stato di minorata difesa della vittima e ha ridotto la pena inflitta;
Considerato che il primo e unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione logica e corretta. Invero, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quel ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024