Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35068 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati d cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta vizio di m tivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posl o in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la c ncessione del beneficio, la gravità della condotta e la negativa personalità dell’im utato.
Ritenuto che la motivazione è rispettosa dell’orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di con essione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, Ce Cotiis, Rv. 26582601).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui d terminazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle ammende. lamento delle Cassa delle
Così deciso il 26/6/2024