Attenuanti Generiche: la Motivazione del Giudice Sotto la Lente della Cassazione
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle circostanze del fatto. Tuttavia, cosa accade quando queste vengono negate? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti del sindacato di legittimità in merito sia al diniego delle attenuanti sia alla determinazione della pena, ribadendo principi consolidati e di grande rilevanza pratica.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava due vizi principali. Il primo riguardava un difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il secondo, invece, contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ovvero nella quantificazione della pena.
L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato gli elementi a suo favore, limitandosi a una valutazione superficiale. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte, chiamata a verificare la correttezza logico-giuridica del percorso motivazionale seguito dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi distinta dei due motivi di ricorso, entrambi ritenuti manifestamente infondati o proposti in termini non consentiti nel giudizio di legittimità. In sostanza, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo la loro motivazione adeguata e conforme ai principi giurisprudenziali.
Le Motivazioni della Sentenza
L’ordinanza offre spunti di riflessione fondamentali su due aspetti centrali del diritto penale sostanziale e processuale. Analizziamo nel dettaglio il ragionamento della Corte.
La Motivazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Sul primo punto, la Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato: per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa o risultante dagli atti. È invece sufficiente che la sua motivazione si basi su un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi (come, nel caso di specie, i precedenti penali dell’imputato) o, in alternativa, sulla semplice assenza di elementi di segno positivo meritevoli di valutazione.
Secondo la Corte, una volta che il giudice ha ancorato la sua decisione a tali elementi, tutti gli altri argomenti difensivi devono considerarsi implicitamente disattesi. Questo principio mira a evitare un appesantimento motivazionale non necessario, concentrando l’attenzione sugli aspetti ritenuti davvero rilevanti per la decisione.
La Motivazione sulla Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha ricordato che la graduazione della pena è un’attività tipicamente discrezionale del giudice di merito e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità se non in caso di motivazione assente, manifestamente illogica o frutto di mero arbitrio.
Inoltre, la Corte ha sottolineato un principio di ‘economia motivazionale’: l’obbligo di motivare la congruità della pena si attenua tanto più la sanzione inflitta si avvicina al minimo edittale previsto dalla legge per quel reato. Nel caso in esame, la pena era di gran lunga più vicina al minimo che al massimo. Pertanto, il semplice richiamo ai criteri generali dell’articolo 133 del codice penale è stato considerato una motivazione sufficiente a giustificare la scelta del giudice.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma due importanti lezioni per la pratica forense. In primo luogo, per sperare nel riconoscimento delle attenuanti generiche, non basta evidenziare l’assenza di elementi negativi, ma è fondamentale fornire al giudice elementi positivi concreti e valutabili (es. comportamento processuale, sforzi di reinserimento sociale, risarcimento del danno). In secondo luogo, contestare in Cassazione la misura della pena è un’operazione complessa e con scarse probabilità di successo, a meno che non si riesca a dimostrare un’irragionevolezza palese o un’assenza totale di motivazione, soprattutto quando la pena è contenuta entro i limiti inferiori della forbice edittale.
Quando un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando la sua decisione si fonda su elementi negativi ritenuti decisivi (come precedenti penali) oppure sulla semplice assenza di elementi positivi da valutare. Non è necessario che confuti ogni singolo argomento favorevole presentato dalla difesa.
È sempre necessaria una motivazione dettagliata per la quantificazione della pena?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di fornire una motivazione dettagliata sulla congruità della pena si attenua notevolmente quando la pena inflitta è molto più vicina al minimo legale che al massimo. In questi casi, un semplice riferimento ai criteri dell’art. 133 c.p. può essere sufficiente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., pag. 3 si veda, particolare, dove la Corte d’appello ha richiamato i precedenti dell’imputato e sottolineato l’assenza di elementi positivamente valutabili);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente e promiscuamente si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); è peraltro assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena, come nel caso di specie, di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.