Attenuanti Generiche: Quando la Cassazione Conferma il “No” del Giudice
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri che legittimano il diniego di tale beneficio, sottolineando il valore della motivazione del giudice di merito quando è logica e completa.
I Fatti del Caso: Ricorso contro la Condanna per Evasione
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la pena inflitta, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
Secondo la difesa, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel non riconoscere elementi meritevoli di una riduzione della pena. La questione è quindi giunta al vaglio della Suprema Corte, chiamata a verificare la correttezza e la logicità della decisione impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Questo significa che i giudici hanno ritenuto l’argomentazione del ricorrente priva di qualsiasi fondamento giuridico evidente, senza nemmeno la necessità di un’analisi approfondita.
La Corte ha stabilito che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti era “logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità”. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La questione dell’astensione degli avvocati
Nel provvedimento si legge anche un breve inciso relativo alla proclamazione di uno sciopero da parte degli avvocati. La Corte ha precisato che tale astensione è irrilevante nel contesto della procedura adottata (ai sensi dell’art. 611 c.p.p.), che non prevede la partecipazione diretta delle parti, confermando così la piena legittimità dell’udienza.
Le Motivazioni: Perché sono state negate le attenuanti generiche?
Il cuore della decisione risiede nelle ragioni che hanno spinto prima la Corte d’Appello e poi la Cassazione a negare il beneficio. La motivazione si basa su tre pilastri fondamentali, che offrono una chiara indicazione su come i giudici valutano la concessione delle attenuanti generiche:
1. Le gravi modalità del fatto: Il giudice ha considerato il modo in cui il reato è stato commesso particolarmente grave. Anche se l’ordinanza non entra nei dettagli, questo fattore indica che non si è trattato di una semplice violazione, ma di un comportamento che ha mostrato una certa gravità.
2. I numerosi precedenti penali: Il passato criminale del ricorrente ha avuto un peso determinante. La presenza di numerose condanne precedenti è stata interpretata come un indicatore di una personalità non incline al rispetto della legge, rendendo quindi immeritata una riduzione di pena.
3. L’assenza di elementi positivamente valorizzabili: Il giudice non ha riscontrato alcun elemento a favore dell’imputato. Non sono emerse circostanze (come un comportamento processuale collaborativo, un pentimento, un tentativo di risarcimento) che potessero bilanciare gli aspetti negativi e giustificare la concessione delle attenuanti.
La combinazione di questi tre elementi ha portato a una valutazione complessiva negativa della personalità e della condotta dell’imputato, rendendo la decisione di negare le attenuanti non solo legittima, ma anche coerente e ben fondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nel concedere o negare le attenuanti generiche. Tale decisione non può essere contestata in Cassazione se è supportata da una motivazione logica, coerente e non contraddittoria.
Per chi si trova ad affrontare un processo penale, ciò significa che la speranza di ottenere uno sconto di pena attraverso le attenuanti generiche dipende in modo cruciale dalla capacità di dimostrare elementi positivi. Un passato criminale gravoso e le modalità particolarmente negative del reato costituiscono ostacoli significativi, che possono essere superati solo in presenza di concreti e apprezzabili segnali di ravvedimento o di altri fattori favorevoli.
È sufficiente avere numerosi precedenti penali per vedersi negate le attenuanti generiche?
Sì, secondo questa ordinanza, i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente sono stati uno degli elementi centrali, insieme alla gravità del fatto e all’assenza di elementi positivi, che hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche.
Cosa significa che un ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che i motivi presentati dal ricorrente sono apparsi alla Corte di Cassazione così palesemente privi di fondamento giuridico da non richiedere un’analisi approfondita per essere respinti. Questo porta a una dichiarazione di inammissibilità.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione del giudice di merito sulla concessione delle attenuanti?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è illogica, contraddittoria o mancante. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, ma si limita a controllare la correttezza del ragionamento giuridico seguito, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34098 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34098 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottat ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., con cui si deduce l’o concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato;
Considerato, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d’appello escluso tale beneficio, valorizzando le gravi modalità del fatto, i numero precedenti penali a carico del ricorrente, nonché l’assenza di element positivamente valorizzabili;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.