Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Criteri per la Loro Negazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 33520 del 2024, fornisce importanti chiarimenti su quando e perché tale beneficio può essere legittimamente negato. La decisione sottolinea il peso della personalità dell’imputato e dei suoi precedenti penali, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un soggetto, ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90), una fattispecie di lieve entità. La difesa contestava la sentenza della Corte d’Appello, lamentando un vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale, nel determinare la pena, aveva escluso la possibilità di applicare tale beneficio, basando la propria decisione su specifici elementi. Il ricorso in Cassazione si fondava proprio sulla presunta inadeguatezza di tale motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si allinea pienamente con la giurisprudenza prevalente in materia, rafforzando i principi che governano la discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti.
Le Motivazioni: il Peso delle Attenuanti Generiche nella Valutazione del Giudice
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni con cui i giudici di legittimità hanno respinto le doglianze del ricorrente. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse pienamente “conferente” e adeguata.
### Valutazione della Personalità e Assenza di Elementi Positivi
I giudici di merito avevano posto in evidenza due fattori cruciali per negare le attenuanti generiche:
1. L’assenza di elementi positivi di valutazione idonei a giustificare la concessione del beneficio.
2. La personalità negativa dell’imputato, chiaramente dimostrata dai suoi precedenti penali.
Secondo la Cassazione, questi elementi sono sufficienti a sostenere la decisione, che risulta quindi logica e non arbitraria. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito della congruità della pena, se la sua determinazione non è frutto di un ragionamento illogico.
### L’Obbligo di Motivazione del Giudice
Un altro punto fondamentale, richiamato dalla Corte, riguarda l’estensione dell’obbligo di motivazione del giudice. Citando un precedente (Sez. 2, n. 3896 del 2016), l’ordinanza ricorda che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva. È invece sufficiente che indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio. In questo caso, i precedenti penali e la mancanza di aspetti positivi sono stati considerati elementi preponderanti e sufficienti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la richiesta di attenuanti generiche non può basarsi sull’aspettativa di un automatico sconto di pena. È onere della difesa fornire al giudice elementi positivi e concreti (come la confessione, il ravvedimento, la buona condotta processuale) su cui fondare una valutazione favorevole. In assenza di tali elementi, e in presenza di indicatori negativi come i precedenti penali, il diniego del beneficio è pienamente legittimo se sorretto da una motivazione logica, anche se sintetica. Per gli operatori del diritto, questa decisione ribadisce che la strategia difensiva deve concentrarsi sulla valorizzazione di ogni possibile aspetto positivo della personalità e della condotta dell’imputato, poiché il solo silenzio su questi punti può essere interpretato a suo sfavore.
Perché la Corte ha negato le attenuanti generiche in questo caso?
La Corte ha confermato il diniego perché la decisione era supportata da una motivazione logica basata sull’assenza di elementi positivi di valutazione e sulla personalità negativa dell’imputato, come dimostrato dai suoi precedenti penali.
Il giudice è obbligato a rispondere a ogni argomentazione della difesa quando nega le attenuanti?
No, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva. È sufficiente che indichi gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivedere la quantità della pena decisa dal giudice?
No, la censura che mira a una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile nel giudizio di cassazione, a meno che la determinazione non sia il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33520 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio e la negativa personalità dell’imputato, dimostrata dai precedenti penali annoverati.
Ritenuto che la motivazione è rispettosa dell’orientamento prevalente espresso in sede di legittimità, in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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