Attenuanti generiche: il potere discrezionale del giudice
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale nelle mani del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. La loro concessione non è un diritto dell’imputato, ma il frutto di una valutazione discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare i limiti di questo potere e i motivi per cui un ricorso basato sul loro diniego può essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per un reato ambientale previsto dall’art. 256 del D.Lgs. 152/06, concernente la gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. L’imputato, ritenendo ingiusta la mancata concessione delle attenuanti generiche, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando un vizio di motivazione su questo specifico punto.
La Decisione della Corte e le Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti è un giudizio di fatto, di competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questo giudizio non può essere messo in discussione in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente valida e congrua. I giudici di merito avevano negato le attenuanti generiche evidenziando elementi negativi specifici, quali:
1. La piena consapevolezza dell’illiceità della condotta: L’imputato era pienamente cosciente di gestire illegalmente rifiuti speciali e pericolosi, dimostrando un’elevata intensità del dolo.
2. Il totale disinteresse per le vicende processuali: L’atteggiamento tenuto dall’imputato durante il processo è stato valutato negativamente, come un ulteriore indice di mancata resipiscenza.
La Cassazione ha ribadito che il giudice non è tenuto a prendere in esame e a confutare singolarmente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa. È sufficiente che la decisione sia fondata sulle ragioni preponderanti che, secondo il suo apprezzamento, giustificano il diniego. Se la motivazione è logica e non contraddittoria, come nel caso di specie, essa si sottrae a qualsiasi censura in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma la vasta discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche. Per ottenere un esito favorevole in Cassazione su questo punto, non basta lamentare una valutazione ritenuta ingiusta, ma è necessario dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata è affetta da un vizio logico manifesto. La decisione sottolinea come la gravità della condotta e il comportamento processuale dell’imputato siano elementi centrali che possono legittimamente portare all’esclusione di qualsiasi sconto di pena, anche in presenza di altri fattori potenzialmente positivi.
La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche può essere contestata in Cassazione?
No, di regola non può essere contestata. La valutazione è considerata un ‘giudizio di fatto’ riservato al giudice del merito (Tribunale e Corte d’Appello). Può essere contestata solo se la motivazione fornita dal giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
È necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, non è necessario. Il giudice può negare le attenuanti basando la sua motivazione sulle ragioni che ritiene preponderanti e decisive, senza dover confutare analiticamente ogni preteso fattore attenuante indicato dalla difesa.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche in un caso di reato ambientale?
Nel caso esaminato, il diniego è stato giustificato dalla piena consapevolezza della gravità e illegalità della condotta (gestione di rifiuti speciali pericolosi) e dal totale disinteresse mostrato dall’imputato per le vicende del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32624 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso, proposto da COGNOME NOME, imputato ex art. 256 del Dlgs. 152/06 è inammissibile. Tale è la censura i idedotta contro il diniego delle attenuanti generiche, ben motivato sul rilievo della piena consapevolezza della illiceità condotta, persino relativa a rifiuti speciali pericolosi, con totale disin dell’imputato rispetto alle vicende processuali. Trova applicazione in tal ca principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudic motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può esse sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imput termini, ex multis, Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02; Cas Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768)
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 24/05/2024.