Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Valutazione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Queste circostanze, non tipizzate dal legislatore, consentono al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna sul tema, chiarendo quali siano i criteri per motivare il loro diniego e confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Il caso analizzato offre spunti importanti per comprendere i limiti del sindacato della Corte Suprema sulla valutazione del giudice di merito e i fattori che possono legittimamente giustificare una decisione negativa per l’imputato.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado, i quali avevano negato la concessione di tale beneficio.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato tutti gli elementi favorevoli all’imputato emersi durante il processo. La questione è stata quindi portata all’attenzione della Corte di Cassazione, chiamata a verificare la correttezza logico-giuridica della decisione impugnata.
La Decisione della Corte e le attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo “manifestamente infondato”. Questa decisione non entra nel merito della richiesta di concessione delle attenuanti, ma si concentra sulla legittimità della motivazione addotta dai giudici dei gradi precedenti per negarle.
Confermando il proprio orientamento consolidato, la Corte ha stabilito che la valutazione del giudice di merito è sufficientemente motivata anche quando si limita a evidenziare gli elementi negativi ritenuti decisivi, senza dover passare in rassegna e confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nel principio di sufficienza della motivazione. La Cassazione spiega che, per negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione ogni fattore, positivo o negativo, emerso dagli atti. È invece sufficiente che la sua motivazione si basi su un “congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi”.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione su tre pilastri:
1. L’assenza di elementi positivi e di qualsiasi segnale di resipiscenza: non era emerso alcun segno di pentimento da parte dell’imputato.
2. La gravità del fatto: la natura e le modalità del reato commesso sono state considerate particolarmente gravi.
3. La personalità negativa dell’imputato: la valutazione complessiva della condotta e della personalità del soggetto è risultata sfavorevole.
Secondo la Cassazione, questi elementi, adeguatamente evidenziati nella sentenza di secondo grado, sono più che sufficienti a giustificare il diniego del beneficio, rendendo superflua un’analisi dettagliata di altri eventuali aspetti a favore del condannato. La valutazione del giudice di merito, se logicamente argomentata su tali basi, diventa incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale in materia di attenuanti generiche: la loro concessione è frutto di un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio volto a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. L’impugnazione è possibile solo se la motivazione della decisione è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Per gli operatori del diritto, questa pronuncia conferma che, per contestare efficacemente un diniego, non basta elencare gli elementi favorevoli trascurati, ma è necessario dimostrare un vero e proprio vizio logico nel ragionamento del giudice. Per l’imputato, invece, emerge chiaramente l’importanza di manifestare concretamente segnali di ravvedimento e pentimento (resipiscenza), poiché la loro assenza costituisce uno dei fattori più rilevanti che un giudice può utilizzare per negare la concessione di questo importante beneficio.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi, sia favorevoli che sfavorevoli all’imputato?
No, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito consideri tutti gli elementi. È sufficiente che fornisca una motivazione congrua basata sugli elementi negativi ritenuti decisivi o sull’assenza di elementi positivi.
Quali elementi possono essere considerati sufficienti per giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
La decisione può essere legittimamente basata su elementi come la gravità del fatto, la personalità negativa dell’imputato e, in particolare, l’assenza di qualsiasi segnale di resipiscenza (pentimento).
Cosa succede se un ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche viene considerato “manifestamente infondato”?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31907 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31907 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag sull’assenza di elementi positivi e di qualsivoglia segnale di resipiscenza nonché sulla gravità del fatto e sulla negativa personalità dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
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