Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice nella Motivazione del Diniego
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle peculiarità del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9335/2025) ha ribadito i confini della discrezionalità del giudice nel negare tali circostanze e i requisiti della motivazione a supporto di tale diniego.
Il caso in esame: il diniego delle attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato gli elementi favorevoli all’imputata, limitandosi a una valutazione negativa basata su aspetti specifici del reato.
La decisione della Cassazione e i limiti della motivazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione.
Gli elementi decisivi per il diniego delle attenuanti generiche
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva individuato due elementi ostativi alla concessione del beneficio: la gravità del fatto e l’entità del danno patrimoniale causato. Secondo la Cassazione, questa motivazione è pienamente legittima, esente da vizi logici e sufficiente a giustificare la decisione. Una volta che il giudice ha individuato elementi di tale peso, tutti gli altri fattori, anche se potenzialmente favorevoli, possono essere considerati superati o disattesi da tale valutazione complessiva.
Il ruolo degli articoli 132 e 133 del Codice Penale
La Corte ha inoltre sottolineato che il giudizio sulla pena, e quindi anche sulla concessione delle attenuanti, è espressione del potere discrezionale del giudice, guidato dai principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Questi articoli impongono al giudice di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Per adempiere all’obbligo di motivazione, non è necessario un esame analitico di ogni singolo parametro elencato dall’art. 133 c.p., ma è sufficiente l’indicazione degli elementi che hanno assunto un rilievo preponderante nel giudizio complessivo.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte di Cassazione si basano su due pilastri fondamentali. In primo luogo, il rispetto della discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della pena. Il sindacato di legittimità della Cassazione non può invadere l’area della valutazione fattuale, ma deve limitarsi a verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione. Se la motivazione è conforme alla legge, ai canoni della logica e non è palesemente contraddittoria, la decisione è insindacabile in sede di legittimità.
In secondo luogo, la Corte ha applicato il principio di economia processuale nella motivazione. Richiedere al giudice di merito di confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole all’imputato appesantirebbe inutilmente le sentenze. È più efficiente e corretto che la motivazione si concentri sui punti salienti che hanno determinato la decisione, rendendo chiaro il percorso logico seguito dal giudice.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che il diniego delle attenuanti generiche è ampiamente rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Per ottenere una riforma della decisione in Cassazione, non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di alcuni elementi favorevoli. È necessario dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su una erronea applicazione della legge. La decisione rafforza l’importanza degli elementi oggettivi del reato, come la gravità del fatto e l’entità del danno, quali fattori decisivi che possono legittimamente giustificare il rigetto della richiesta di attenuanti, anche in presenza di altri elementi di segno contrario.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Quali elementi possono essere considerati decisivi per negare le attenuanti generiche?
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione basata sulla gravità del fatto e sull’entità del danno patrimoniale come elementi ostativi alla concessione delle attenuanti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione sulle attenuanti generiche viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione del giudice precedente diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9335 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9335 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 10/06/2000
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata dove si indicano quali elementi ostativi alla concessione delle suddette attenuanti la gravità del fatto e l’entità del da patrimoniale) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generich prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dall parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ri decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costant giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessar a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo inv sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.