Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti della Motivazione del Giudice
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, il loro mancato riconoscimento è spesso motivo di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sui requisiti di motivazione che il giudice deve rispettare nel negarle, delineando quando un’impugnazione su questo punto rischia di essere dichiarata inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il presunto difetto di motivazione della sentenza per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni del loro diniego, limitandosi a confermare la valutazione del tribunale di primo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta la definitività della condanna e l’obbligo per il ricorrente di farsi carico non solo delle spese processuali, ma anche del pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che l’impugnazione non superasse il vaglio di ammissibilità per due ragioni fondamentali: la genericità e la manifesta infondatezza.
Le Motivazioni sul diniego delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha sviluppato un’argomentazione chiara e lineare per giustificare la sua decisione, basandosi su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Genericità e Manifesta Infondatezza del Ricorso
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato “generico”. I giudici hanno osservato che la difesa non aveva efficacemente contestato il punto cruciale sollevato dalla Corte d’Appello, ovvero che la stessa difesa non era riuscita a fornire elementi concreti e positivamente valutabili per giustificare una mitigazione della sanzione. In altre parole, l’appello si limitava a lamentare una carenza di motivazione senza però indicare quali specifici elementi positivi i giudici avrebbero dovuto considerare.
In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto “manifestamente infondato”. La valutazione della Corte d’Appello, che confermava quella del primo giudice, è stata considerata esente da vizi logici evidenti. La motivazione fornita, seppur sintetica, era sufficiente a dar conto delle ragioni del diniego.
Il Principio di Diritto sulla Motivazione
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nel richiamo a un principio di diritto consolidato. La Cassazione ha ribadito che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti.
È invece sufficiente che il giudice si concentri sugli elementi ritenuti “decisivi o comunque rilevanti”. Una volta che la motivazione si fonda su tali elementi, tutti gli altri argomenti non espressamente menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati dalla valutazione complessiva. La scelta di valorizzare alcuni aspetti rispetto ad altri rientra nel potere discrezionale del giudice, purché la decisione finale sia logicamente coerente.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per la difesa. Per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente lamentare una generica carenza di motivazione. È invece necessario che il ricorso sia specifico, dettagliato e che individui con precisione gli elementi positivi che si presumono trascurati dal giudice, spiegando perché questi avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa. In assenza di una critica puntuale e argomentata, che dimostri l’illogicità della valutazione del giudice di merito, il ricorso rischia di essere rapidamente archiviato come inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era generico, non contestando il rilievo della Corte d’Appello sulla mancanza di elementi positivi addotti dalla stessa difesa, e manifestamente infondato, dato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e coerente.
Un giudice deve considerare tutti gli elementi, sia favorevoli che sfavorevoli, quando nega le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, poiché la loro valutazione supera e disattende implicitamente tutti gli altri.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43557 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è per un verso generico (perché non considera il rilievo dei giudici d’appello che hanno sottolineato come nemmeno la difesa avesse potuto addurre elementi positivamente valutabili ai fini della ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio) e, in ogni caso, manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (cfr., pag. 6) ha confermato la valutazione effettuata a riguardo dal giudice di prime cure rendendo una motivazione comunque esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo CIA non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessiore delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
GLYPH
Il Consigliere Estensore
Il Presid nte