Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato sentenza del Tribunale di Messina del 24 aprile 2023, con cui NOME COGNOME NOME erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2 cod. pen.
Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, proponevano ricorso Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
3. NOME COGNOME NOME
3.1. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod. pen.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla manc concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4. COGNOME NOME
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusi dell’aggravante della violenza sulle cose.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circost attenuanti generiche.
La ricorrente ha presentato memoria con la quale ha insistito su inconfigurabilità della attenuante di cui all’art. 625 n.2 cod. pen.
5. I ricorsi sono inammissibili.
In ordine al primo motivo del ricorso di COGNOME va premesso il costa orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’attenu della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implic delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fr esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o contribuito alla realizzazione dell’impresa criminosa, risolvendosi bensì in un e volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concre nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all’ev risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (Sez. 4, n. 359 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 201 Barbato, Rv. 266461).
La Corte di appello, con motivazione che si reputa esaustiva ed esente da v logici, ha ritenuto non concedibile l’attenuante di cui all’art. 114 co condividendo le valutazioni operate dal primo giudice, il quale evidenziava
l’imputato, pur non essendosi introdotto nell’abitazione, aveva sorretto l’ criminosa sia nella fase di programmazione che in quella successiva alla sottrazio
Ne consegue che l’apporto fornito è stato correttamente ritenuto di rilevanza da non poter essere qualificato come marginale.
La difesa si limita a prospettare l’opposta tesi della minima incidenza contributo dell’imputato, senza però confrontarsi con l’articolata argomentaz offerta dalla Corte distrettuale al riguardo.
Quanto al primo motivo di COGNOME relativo alla mancata esclusione dell’aggravante della violenza sulle cose, anch’esso appare riproduttivo di censur adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito in quanto è stato dat delle dichiarazioni della persona offesa secondo le quali la porta-finestra del ba era stata forzata, circostanza confermata dalle rilevazioni e documentaz fotografiche degli operatori di P.G.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso di entrambi i ricorrenti osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del m esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legit purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fi concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’e delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti pe dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favore sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che eg riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti g disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, J Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 285 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alb Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudic limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del benefi sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’enti reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente ( n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Cort appello, con motivazione lineare e coerente, non ha concesso le circosta attenuanti generiche alla luce dell’assenza di elementi positivamente valutabil particolare, il fatto risultava particolarmente grave avuto riguardo al valore d sottratti e all’accuratezza nella pianificazione dello stesso. Inoltre, ost riconoscimento del beneficio anche i precedenti penali a carico dell’imputata non la scarsa attitudine collaborativa, avendo la donna omesso di rivelare agli operat luogo in cui aveva nascosto parte della refurtiva.
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa del ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.