Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Precedenti Penali
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante chiave di lettura su come i giudici di merito debbano motivare la loro decisione, specialmente quando scelgono di non concedere questo beneficio. La sentenza chiarisce che elementi come i precedenti penali e la personalità dell’imputato possono essere sufficienti a giustificare un diniego, senza che sia necessaria un’analisi di ogni singolo fattore.
Il Caso in Esame: Tentato Furto e Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato di tentato furto pluriaggravato. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando principalmente due aspetti: un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo l’applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, le corti di merito non avrebbero adeguatamente giustificato le ragioni per cui non sono state concesse le attenuanti e per cui è stata invece applicata l’aggravante della recidiva, considerata espressione di una maggiore pericolosità sociale.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche da Parte della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, confermando la decisione della Corte d’Appello. Il punto centrale della motivazione riguarda la valutazione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito, nel decidere se concedere o meno tale beneficio, esprime un giudizio di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità, a patto che la motivazione sia logica e non contraddittoria.
Il Ruolo dell’Art. 133 del Codice Penale
Per negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, etc.). È sufficiente che si concentri sull’elemento che ritiene prevalente e decisivo. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente fondato il suo diniego su due fattori chiave:
1. I numerosi precedenti penali e i carichi pendenti dell’imputato per reati della stessa natura.
2. La condotta dell’imputato, che si era sottratto alla misura degli arresti domiciliari, dimostrando una personalità non incline al rispetto delle regole.
Questi elementi, da soli, sono stati ritenuti sufficienti per escludere il beneficio, rendendo la motivazione congrua e rispettosa dei principi di diritto.
La Questione della Recidiva
Anche per quanto riguarda la recidiva, la Cassazione ha convalidato l’operato del giudice di merito. La Corte territoriale aveva osservato che la commissione di un ulteriore reato da parte dell’imputato era chiara espressione di una maggiore capacità a delinquere e di una accentuata pericolosità sociale. Questa valutazione è in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui la recidiva non è un mero automatismo, ma deve essere ancorata a una concreta valutazione della personalità del reo.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. In questo caso, la Corte d’Appello ha fornito una giustificazione congrua e pertinente sia per il diniego delle attenuanti generiche sia per l’applicazione della recidiva. Ha correttamente valorizzato elementi oggettivi, come i precedenti penali e la condotta processuale dell’imputato, per delineare un profilo di pericolosità sociale che giustificava pienamente le decisioni prese. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile perché non presentava vizi rilevabili in sede di legittimità, ma si limitava a contestare una valutazione di fatto ben motivata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione delle attenuanti generiche è un esercizio di ampia discrezionalità del giudice di merito, che può legittimamente negarle anche basandosi su un solo elemento negativo, purché ritenuto preponderante. I precedenti penali, soprattutto se specifici e numerosi, e la condotta dell’imputato, come la fuga dagli arresti domiciliari, costituiscono fattori decisivi che possono orientare la decisione. Per l’imputato, ciò significa che non basta l’assenza di elementi positivi per ottenere il beneficio, ma è necessario che il quadro complessivo della sua personalità e della sua condotta non deponga in senso contrario. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali dell’imputato?
Sì, secondo la Corte il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente. Pertanto, anche un solo elemento come i numerosi precedenti penali o la personalità del colpevole può essere sufficiente a escludere il beneficio delle attenuanti generiche.
Come viene giustificata l’applicazione della recidiva in un processo penale?
L’applicazione della recidiva viene giustificata quando la condotta contestata è considerata espressione di una maggiore capacità a delinquere del reo. Nel caso specifico, la Corte ha osservato che l’ulteriore commissione di un reato rivelava un’accentuata pericolosità sociale e un’inclinazione a delinquere, rendendo corretta l’applicazione dell’aggravante.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che lo ha condanNOME per tentativo di furto pluriaggravato.
L’esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motivazionale in ordine alla ritenuta alla applicazione della recidiva. La sentenza impugnata considera come la condotta contestata sia espressione di una maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464), osservando che l’imputato, con l’ulteriore commissione del reato per cui si procede, aveva rivelato una accentuata pericolosità sociale e inclinazione alla commissione di delitti.
Va poi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). La Corte territoriale , facendo riferimento al precedente penale e ai numerosissimi carichi pendenti , relativi a reati della stessa indole, ha quindi reso motivazione congrua e rispettosa dei principi anzidetti, considerando altresì che l’imputato si era sottratto alla misura degli arresti domiciliari.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara ‘inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
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