Attenuanti Generiche: Discrezionalità del Giudice e Precedenti Penali
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Questa facoltà, tuttavia, non è illimitata, ma deve essere esercitata attraverso una motivazione logica e coerente con gli elementi processuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su come i precedenti penali e la personalità dell’imputato possano giustificare il diniego di tale beneficio, anche a fronte di un reato di lieve entità. Analizziamo la decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, nella sua forma lieve (prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990). L’imputato aveva presentato ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello, lamentando principalmente due vizi: una motivazione carente e una violazione di legge riguardo all’applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I motivi del ricorso e la questione delle attenuanti generiche
Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito di non concedergli le attenuanti generiche. A suo avviso, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato le ragioni di tale diniego. Inoltre, criticava il modo in cui era stata applicata la recidiva, sostenendo che non fossero stati considerati elementi a suo favore che avrebbero potuto portare a una valutazione diversa e a una pena più mite.
La difesa si è concentrata sulla presunta insufficienza delle argomentazioni della sentenza impugnata, che si sarebbero limitate a un generico riferimento ai precedenti penali senza una valutazione approfondita del caso specifico.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettandolo e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La motivazione della Corte si articola su due punti principali, strettamente connessi tra loro.
In primo luogo, riguardo alla recidiva, la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse ben motivata. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato come la commissione di un nuovo reato dimostrasse una “maggior capacità a delinquere” e una “indubbia maggiore pericolosità” dell’imputato. Quest’ultimo, infatti, era stato sorpreso a confezionare droga nell’abitazione di un’altra persona, indicando un suo stabile inserimento in un contesto criminale e in un’attività di traffico di stupefacenti di una certa ampiezza.
In secondo luogo, e di conseguenza, la Corte ha confermato la correttezza del diniego delle attenuanti generiche. Richiamando consolidati principi giurisprudenziali, ha ribadito che la valutazione su tali circostanze costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria. Il giudice di merito può negare il beneficio anche basandosi su un solo elemento preponderante tra quelli indicati dall’art. 133 del codice penale, come la personalità del colpevole o le modalità del reato. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fondato la sua decisione non solo sui numerosi precedenti penali specifici, ma anche sul fatto che l’imputato avesse commesso il reato mentre era già sottoposto a una misura cautelare (obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria). Questo elemento, da solo, è stato ritenuto sufficiente a giustificare l’esclusione delle attenuanti.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice. Per negarle, è sufficiente una motivazione che dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti prevalenti nel determinare un giudizio negativo sulla personalità del reo. I precedenti penali, soprattutto se specifici, e la commissione del reato in violazione di misure cautelari, sono elementi che possono legittimamente fondare, anche da soli, il diniego del beneficio, dimostrando una particolare inclinazione a delinquere che non merita un trattamento sanzionatorio più mite.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate perché il giudice ha ritenuto prevalenti gli elementi negativi, come i numerosi precedenti penali specifici dell’imputato e il fatto che il reato fosse stato commesso mentre era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.
È sufficiente un solo elemento per negare le attenuanti generiche?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale, anche un solo fattore che ritiene prevalente (come la personalità del colpevole o l’entità del reato) per giustificare la concessione o l’esclusione del beneficio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello, sia sulla recidiva che sul diniego delle attenuanti, era congrua, logica e rispettosa dei principi di legge, rendendo le critiche del ricorrente non meritevoli di un esame nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30479 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
, e.
Motivi della decisione
NOME COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata l emessa dal Tribunale di Prato che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, co n. 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in or applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motiva ordine alla ritenuta alla applicazione della recidiva. La sentenza impugnata conside condotta contestata sia espressione di una maggior capacità a delinquere del reo ( 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464), osser che l’imputato, con l’ulteriore commissione del reato per cui si procede, aveva ri indubbia maggiore pericolosità, dimostrando di essere stabilmente inserito in un criminale, tanto da essere stato sorpreso mentre era intento al confezionamento de presso l’abitazione di tale COGNOME NOMENOME coinvolto in una attività di ampio stupefacenti.
Va poi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli ind 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in senten precedenti penali dell’imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indi 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconosci beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o al reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). La Corte territoriale , facendo riferimento ai p specifici dell’imputato, ha quindi reso motivazione congrua e rispettosa dei princip considerando altresì che l’imputato aveva commesso il reato mentre era sottoposto all cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
4 GLYPH
n
•
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Consiglierei estensore
Il Presidente
•