Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30477 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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a
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza Tribunale di Termini Imerese che lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di per il reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in o affermazione della responsabilità, alla applicazione della recidiva, al diniego dell punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., al riconoscimento delle attenua dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., al bilanciamento delle attenuanti
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motiv ordine alla ritenuta responsabilità penale dell’imputato, richiamando le dichia acquirenti della sostanza stupefacente, la loro utilizzabilità, il sequestro di dr involucri, segno di destinazione allo spaccio ( pag. 10 e 11 della sentenza di app alla applicazione della recidiva, la sentenza impugnata, la cui motivazione deve in quella della sentenza di primo grado, secondo i principi della cd doppia conforme, come la condotta contestata riveli una maggior capacità a delinquere del reo (Sez. del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464), osserv l’imputato, con l’ulteriore episodio di spaccio, aveva dimostrato di essere stabilmen un contesto criminale, tanto da essere destinatario della misura della sorveglianza
I giudici di merito hanno inoltre reso motivazione esaustiva congrua, non manife illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per p del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. p necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essen l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie territoriale ha tenuto conto della non occasionalità della condotta e della pluralità rivelatrici di una offensività della condotta certamente non tenue. Stesse consideraz in ordine al diniego della attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., avendo la Co motivazione non illogica e rispettosa dei principi espressi da questa Corte, l’e tenuità dell’offesa. Va poi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generi del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede d purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra q nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’e 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Cor sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sent
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precedenti penali dell’imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi ind 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconosc beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o a reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). La Corte territoriale , facendo riferimento ai specifici dell’imputato, ha quindi reso motivazione congrua e rispettosa dei principi a
La mancata concessione delle attenuanti rende infine non valutabile il motivo rig il giudizio di bilanciamento.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presk1ne P