Attenuanti Generiche: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, affidato alla valutazione del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i criteri che guidano questa decisione e i limiti entro cui la stessa può essere contestata in sede di legittimità. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato per furto con strappo, furto aggravato e ricettazione, a cui erano state negate tali attenuanti.
I Fatti del Caso
Un individuo, dopo essere stato condannato sia in primo grado che in appello per una serie di reati contro il patrimonio, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione. L’unico motivo del suo ricorso era incentrato sulla presunta violazione di legge e sull’insufficienza della motivazione con cui i giudici di merito avevano respinto la sua richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la decisione non teneva adeguatamente conto di tutti gli elementi a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la valutazione sulla concessione o il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Tale giudizio non può essere messo in discussione in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: i criteri per il diniego delle attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione dei poteri del giudice di merito. La Corte di Cassazione ha chiarito che non è necessario che il giudice, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti processuali. È invece sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva delineato un quadro negativo sia dei fatti che della personalità dell’imputato, e questa valutazione, essendo esente da vizi logici evidenti, è stata considerata una motivazione adeguata e sufficiente. La Cassazione ha richiamato diverse sentenze precedenti che confermano questo principio, sottolineando che una volta che il giudice di merito ha individuato e giustificato gli elementi rilevanti per la sua decisione, tutti gli altri aspetti sollevati dalle parti si considerano implicitamente superati o disattesi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito è garantire la corretta applicazione della legge, non rivalutare i fatti. La decisione sul diniego delle attenuanti generiche, basata su una valutazione complessiva dell’imputato e del reato, è espressione della discrezionalità del giudice di merito. Pertanto, un ricorso in Cassazione su questo punto ha scarse probabilità di successo se si limita a contestare l’apprezzamento del giudice, senza dimostrare una palese illogicità nel suo ragionamento. Per la difesa, ciò significa che è cruciale argomentare la richiesta di attenuanti in modo solido già nei primi gradi di giudizio, fornendo elementi concreti che possano influenzare positivamente la valutazione del giudice.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, non è possibile se la contestazione riguarda la valutazione di merito del giudice. Il ricorso è ammesso solo se si riesce a dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata è palesemente illogica o contraddittoria.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, senza dover analizzare ogni singolo aspetto emerso nel processo.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3339 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3339 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 04/06/1991
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto con strappo, furto aggravato e ricettazione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge nonché l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda la complessiva delineazione negativa dei tratti fattuali della vicenda e della personalità dell’imputato che si ricava dalla sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del· 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024.