Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30469 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 27 giugno 2022 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro millequattrocento di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione all mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, va osservato che, in materia, i giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderant fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettin Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numeros precedenti penali dell’imputato).Nel motivare il diniego della concessione dell attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazion tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli at è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rileva rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 3 del 27/05/2016, )ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899),Inoltre, il mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 200 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per eff della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il stato COGNOME di COGNOME incensuratezza COGNOME dell’imputato COGNOME (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME Rv. 270986 COGNOME 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 COGNOME Rv. 260610 COGNOME 01, COGNOME cfr. COGNOME anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, la Corte di appello ha osservato che, nel caso di specie, non erano presenti elementi positivamente valutabili a tal fine, considerando anche i precedenti specifici di cui l’imputato risulta gravato e il suo comportament processuale. COGNOME
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – no ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in fav della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,1$ ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024.