Attenuanti Generiche: la Personalità dell’Imputato può Giustificarne il Diniego
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la personalità “allarmante” dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali, può essere un elemento sufficiente a giustificare il diniego di questo beneficio. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello che, nel confermare la sua responsabilità penale, aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero considerato adeguatamente alcuni elementi a suo favore, come la giovane età, la sua confessione e il fatto di aver agito perché condizionato da una cronica dipendenza da sostanze stupefacenti.
La Decisione della Corte sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello era pienamente logico, giuridicamente corretto e ineccepibile. I giudici di merito avevano correttamente basato il diniego delle attenuanti generiche sulla considerazione della personalità “allarmante” dell’imputato. Tale valutazione era supportata da numerosi precedenti penali definitivi, anche per reati analoghi a quello per cui si procedeva, e dalla totale assenza di elementi suscettibili di una valutazione positiva. Di fronte a questa solida motivazione, le obiezioni del ricorrente sono state giudicate generiche e del tutto inidonee a scalfire la decisione impugnata.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nel richiamo a un consolidato orientamento giurisprudenziale. La Corte ha sottolineato che, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale, quello che ritiene prevalente. Anche un solo elemento, che sia attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato, può essere ritenuto sufficiente per giustificare la decisione.
Nel caso specifico, la personalità negativa dell’imputato, evidenziata dai suoi trascorsi giudiziari, è stata considerata l’elemento decisivo e assorbente. Le argomentazioni difensive, come la presunta dipendenza da droghe, sono state ritenute irrilevanti non solo perché generiche, ma anche perché non supportate da alcun riscontro probatorio emerso nel corso del giudizio. La Cassazione ha quindi concluso che non vi era alcuno spazio per un intervento censorio del giudice di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma la vasta discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Essa invia un messaggio chiaro: un passato criminale significativo e una personalità che denota una spiccata tendenza a delinquere possono legittimamente precludere l’accesso a benefici volti a mitigare la pena. Per poter contestare efficacemente un diniego, non è sufficiente addurre motivazioni generiche o non provate; è necessario presentare elementi specifici e concreti che possano incrinare la logicità della valutazione del giudice, dimostrando, ad esempio, un reale percorso di ravvedimento o altri fattori positivi concretamente riscontrabili.
Può il giudice negare le attenuanti generiche basandosi solo sulla personalità dell’imputato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il giudice può limitarsi a considerare anche un solo elemento ritenuto prevalente, come la personalità allarmante del colpevole desunta da precedenti penali, per escludere il beneficio delle attenuanti generiche.
Quali argomenti sono stati ritenuti insufficienti per ottenere le attenuanti generiche in questo caso?
La giovane età, la proposizione di un’impugnazione limitata al trattamento sanzionatorio, una confessione e la generica affermazione di aver agito sotto l’effetto di una dipendenza da stupefacenti sono stati considerati argomenti inidonei, soprattutto perché l’ultimo non era supportato da alcun riscontro probatorio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se viene ravvisata una colpa nella proposizione del ricorso (ad esempio perché manifestamente infondato), il ricorrente è condannato anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito, nell’illustrare le ragioni sotte all’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato ascrittogli, hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche discende dalla considerazione dell’allarmante personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti condanne definitive, anche per reati analoghi a quello qui oggetto di addebito, e dall’assenza di elementi suscettibili di positiva considerazione;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62 -bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità vertenti su profili – quali la giovane età, la proposizione di impugnazione riferita al solo trattamento sanzioNOMErio e l’avere egli reso, in dibattimento, dichiarazioni sostanzialmente confessorie, con le quali avrebbe, al contempo, asserito di avere agito perché condizioNOME dalla cronica dipendenza da sostanze stupefacenti – del tutto inidonei (tanto più in assenza di riscontro alcuno alle giustificazioni indicate, nulla emergendo al riguardo dalla sentenza impugnata e nulla essendo stato, in proposito, allegato dal ricorrente) a consentire l’intervento censorio del giudice di legittimità; Corte di Cassazione – copia non ufficiale che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2024.