Attenuanti Generiche: la Personalità dell’Imputato è Decisiva
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati della discrezionalità del giudice nel processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione negativa della personalità dell’imputato, basata su elementi concreti come i precedenti penali, può da sola giustificare il diniego di questo beneficio. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La doglianza principale riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava la decisione dei giudici di merito, sostenendo che alcuni elementi, come la giovane età e la scelta del rito abbreviato, avrebbero dovuto indurre a una valutazione più favorevole e, di conseguenza, a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sulla constatazione che le obiezioni sollevate dall’imputato erano di una “tangibile ed assoluta genericità”. Secondo gli Ermellini, argomenti come la giovane età o la scelta di un rito processuale non sono sufficienti a scalfire la logica e corretta motivazione dei giudici di merito, rendendo impossibile un intervento del giudice di legittimità.
Le Motivazioni: la Valutazione del Giudice di Merito
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che la sostengono. La Cassazione ha pienamente avallato l’operato dei giudici delle fasi precedenti, i quali avevano negato le attenuanti generiche sulla base di una valutazione complessiva della personalità dell’imputato.
I giudici di merito avevano evidenziato due fattori cruciali:
1. La personalità allarmante dell’imputato: Questo giudizio non era astratto, ma fondato su elementi concreti.
2. I numerosi precedenti penali: L’imputato era già stato condannato in via definitiva per reati simili a quello per cui si procedeva, dimostrando una persistente inclinazione a delinquere.
La Corte ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui, ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a considerare anche un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 c.p., se ritenuto prevalente e decisivo. In questo caso, la personalità negativa del colpevole è stata considerata un elemento più che sufficiente per escludere il beneficio. Il percorso argomentativo dei giudici di merito è stato quindi ritenuto “logicamente e giuridicamente ineccepibile”.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza riafferma la vasta discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche. La decisione non è un mero automatismo, ma il risultato di un’attenta analisi basata sui criteri dell’art. 133 c.p., tra cui la capacità a delinquere del colpevole. Per poter contestare efficacemente un diniego in Cassazione, non è sufficiente addurre motivazioni generiche, ma è necessario evidenziare vizi logici o giuridici manifesti nel ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. La sola personalità dell’imputato, se supportata da dati oggettivi come i precedenti penali, costituisce un fondamento solido e autonomo per negare la riduzione di pena.
È sufficiente un solo elemento negativo per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte, il giudice può limitarsi a prendere in esame anche un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 del codice penale, se lo ritiene prevalente e sufficiente a determinare o meno il riconoscimento del beneficio.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche in questo caso?
Il giudice ha basato il diniego sulla considerazione dell’allarmante personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali definitivi, anche per reati analoghi, e sull’assenza di elementi positivi da valutare.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le obiezioni sollevate (come la giovane età e la scelta del rito abbreviato) sono state giudicate di tangibile ed assoluta genericità e, pertanto, inidonee a consentire una revisione da parte del giudice di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito, nell’illustrare le ragioni sotte all’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato ascrittogli, hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche discende dalla considerazione dell’allarmante personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti condanne definitive, anche per reati analoghi a quello qui oggetto di addebito, e dall’assenza di elementi suscettibili di positiva considerazione;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità vertenti su profili – quali la giovane età, l’opzione per il rito abbreviato e l proposizione di impugnazione riferita al solo trattamento sanzionatorio – del tutto inidonei a consentire l’intervento censorio del giudice di legittimità;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2024.